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11/10/2018

Modifiche al codice antimafia in materia di procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati

Il Decreto "Sicurezza", pubblicato nella G.U. del 04/10/2018, n. 231, apporta numerose modifiche al Codice antimafia al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

L'art. 36 del D.L. 04/10/2018, n. 113 (cd. "Decreto sicurezza", in vigore dal 05/10/2018), modifica alcuni articoli del D. Leg.vo 06/09/2011, n. 159 (Codice antimafia), in materia di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (Titolo III del provvedimento).

In particolare, si apportano modifiche ai seguenti articoli del Codice antimafia:
- art. 35, relativo alla nomina e revoca dell'amministratore giudiziario;
- art. 38, che disciplina i compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- art. 48, relativo alla destinazione dei beni e delle somme confiscate. Si segnalano in particolare: il nuovo comma 4-bis, il quale prevede che gli enti territoriali possono richiedere gli immobili confiscati anche allo scopo di incrementare l'offerta sul loro territorio di alloggi da assegnare in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico o sociale; i commi 5, 6 e 7 riscritti, che delineano il procedimento di vendita e prelazione dei beni confiscati; il nuovo comma 7-ter, il quale prevede una specifica disciplina per la destinazione dei beni confiscati indivisi; il nuovo comma 12-ter, che prevede la possibilità di destinare alla vendita, con divieto di cessione per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero di distruggere, i beni mobili confiscati non utilizzabili; il nuovo comma 15-quater, il quale prevede che i beni immobili sequestrati e confiscati che rimangono invenduti decorsi 3 anni dall'avvio della procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato. 

Dalla redazione