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11/10/2018

Lavori edili di tipo domestico: responsabilità del committente anche “non professionale”

La Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 40922 del 24 settembre 2018, ha confermato la responsabilità del committente dei lavori di pitturazione degli esterni di un villino di sua proprietà per l’infortunio occorso all’appaltatore.

Secondo la Corte, infatti, il committente, anche “non professionale” (inteso come colui che appalta lavori di tipo domestico, quali ristrutturazioni, pitturazione, ecc.), in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori cui sia conferito anche il compito di realizzare la sicurezza del cantiere prima della realizzazione delle opere, ha l'onere di mettere l'appaltatore nella condizione di operare in sicurezza.

In particolare la Corte ha precisato che il committente ha il dovere non solo di segnalare i pericoli, ma di provvedere alla loro eliminazione prima dell'inizio dell'attività. Il committente può andare esente dalla responsabilità solo nell’ipotesi in cui l'oggetto dell'incarico - dei pur minimi interventi consistenti nella pitturazione di un'abitazione - includa la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere. Viceversa la responsabilità rimane in capo a lui quando gli incarichi siano conferiti per la sola esecuzione delle opere, non estendendosi espressamente all'eliminazione dei rischi preesistenti.

Dalla redazione