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20/09/2018

Veranda: sopraelevazione illegittima se altera l'aspetto architettonico dell'edificio

La Corte di Cassazione ha ritenuto che una veranda realizzata sull'ultimo piano di un edificio costituisce una sopraelevazione illegittima se lede l'aspetto architettonico di quest'ultimo, anche in presenza di preesistenti modifiche dello stabile.

Nel caso di specie, era stata realizzata una veranda con superfici interamente vetrate e profili in alluminio anodizzato bianco sul terrazzo di copertura di un edificio, nel quale erano stati effettuati precedenti interventi abusivi.

L'Ord. C. Cass. civ. 12/09/2018, n. 22156, ha precisato in proposito che, ai sensi dell'art. 1127, comma 3, c.c. l'intervento edificatorio in sopraelevazione deve comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, anche se la fisionomia dello stabile risulti già in parte lesa da altre preesistenti modifiche; salvo che lo stesso, per le modalità costruttive o le modificazioni apportate, non si presenti in uno stato di tale degrado complessivo da rendere ininfluente allo sguardo ogni ulteriore intervento.  

Dalla redazione