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20/09/2018

Costruzione di fabbricati destinati a struttura ricettiva e aliquota IVA agevolata

L'Agenzia delle Entrate - Interpello 18/09/2018, n. 4 - ha chiarito il corretto trattamento fiscale da applicare alle spese di costruzione di un immobile in parte destinato in parte a residenza turistico alberghiera (agriturismo) ed in parte ad altri usi.

L’interpello - confermando l’orientamento già espresso con la Risoluzione 14/01/2014, n. 8/E - chiarisce che sulle spese derivanti da contratti di appalto per la costruzione di fabbricati “Tupini” (rispondenti cioè ai requisiti di cui all’art. 13 della L. 408/1949), si applica l’aliquota IVA ridotta al 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, anche ove tutte o parte delle porzioni immobiliari a destinazione residenziale siano destinate a fornire prestazioni di alloggio in strutture ricettive.

Nella fattispecie, il parere è stato reso relativamente al caso della costruzione, da parte di un imprenditore agricolo, di un fabbricato in parte destinato a residenza del proprietario stesso, in parte all’attività agrituristica ed in parte ad attività strumentali all’azienda agricola. Poiché quindi l’intero fabbricato, comprensivo delle unità immobiliari residenziali (classificate A/2), risultava nel caso in esame rispondente ai requisiti di cui al menzionato art. 13 della L. 408/1949, l’intera spesa per la costruzione poteva essere assoggettata all’IVA ridotta.

In aggiunta, l’Agenzia ha chiarito che per “case di abitazione” e “fabbricati o porzioni di fabbricato Tupini” - la cui costruzione è suscettibile di applicazione dell’IVA agevolata - devono intendersi quelli classificati o classificabili nelle categorie catastali A, diverse da A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

Dalla redazione