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18/09/2018

Responsabilità del direttore lavori per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità penale del direttore lavori per omesso controllo sulla corretta esecuzione delle opere rispetto al permesso di costruire.

In tema di reati edilizi, con la Sent. C. Cass. pen. 18/07/2018, n. 33387, la Corte di Cassazione ha affermato che il legislatore ha da tempo configurato in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia; non soltanto addebitandogli le conseguenze penali dell'omesso controllo sulla corretta esecuzione delle opere rispetto al permesso di costruire (art. 29, comma 1, del D.P.R. 380/2001), ma imponendogli altresì di "dissociarsi" dalla condotta illecita da altri commessa, anche se trattasi del suo stesso committente. La Suprema Corte precisa che non si tratta, tuttavia, di una responsabilità oggettiva, essendo sempre necessario che il tecnico sia cosciente della esecuzione illecita e, volutamente o per negligenza, non ponga in essere quanto gli si impone.

Per quanto riguarda invece la responsabiltà del comproprietario non committente, la Sentenza ricorda che essa può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, desumibili dalla presentazione della domanda di condono edilizio, dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo, dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, dai rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, dalla presenza di quest'ultimo in loco e dallo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi.

 

Dalla redazione