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18/09/2018

Requisiti di idoneità professionale per la partecipazione agli appalti pubblici sopra soglia

Il Consiglio dell’Autorità, ha pubblicato un chiarimento sul punto 7.1 del Bando-tipo n. 1/2017 - avente ad oggetto l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria - relativo ai requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alla gara.

Ai sensi dell’art. 83, del D. Leg.vo 50/2016 (commi 1, lettera a), e 3), l’iscrizione alla Camera di Commercio costituisce requisito di idoneità professionale, anteposto agli specifici requisiti attestanti le capacità tecniche e professionali ed economiche e finanziarie dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma 1.

Con la Delib. ANAC 22/11/2017, n. 1228, l’ANAC ha approvato, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016, il Bando-tipo n. 1/2017 per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.

Con la Deliberaz. ANAC 05/09/2018, n. 767, l'ANAC ha chiarito che la previsione di cui al punto 7.1, lett. b), del Bando-tipo 1/2017, che richiede l’iscrizione a registri o albi, diversi da quelli della Camera di Commercio, è da intendersi riferita:

- sia ad abilitazioni specifiche ulteriori rispetto all'iscrizione alla Camera di Commercio (ad. es. Albo Nazionale Gestori Ambientali),

- sia all’iscrizione ad altri registri o albi (ad es. registri regionali/provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore), qualora la stazione appaltante, valutato il relativo mercato di riferimento, preveda la partecipazione alla gara di quei soggetti ai quali la legislazione vigente non imponga, per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, l’iscrizione alla Camera di Commercio.

Dalla redazione