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25/09/2018

Annullamento in autotutela di titoli edilizi: serve una motivazione adeguata

Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’annullamento d'ufficio di un titolo edilizio illegittimo è possibile anche ad una distanza temporale considerevole dal titolo medesimo solo se adeguatamente motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, tenuto anche conto degli interessi dei privati coinvolti.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito all'annullamento in autotutela di 2 permessi di costruire aventi ad oggetto, rispettivamente, il cambio di destinazione d'uso di un fabbricato esistente (da autorimessa pubblica in commistione funzionale ad edificio di interesse pubblico) e l'ampliamento e completamento funzionale di un edificio di interesse pubblico da destinare a struttura sanitaria ed amministrativa. 

In proposito, la Sent. C. Stato 07/09/2018, n. 5277, ha condiviso il ragionamento della sentenza del T.A.R. impugnata, la quale ha ritenuto che il provvedimento di annullamento, ancorché ampiamente articolato, non presentava la necessaria congrua motivazione sul pubblico interesse in comparazione con quello privato ad esso contrapposto, costituito dalla conservazione dell’atto nel rispetto dell’affidamento ingeneratosi, dovuto al decorso di un notevole lasso di tempo dal rilascio dei titoli abilitativi.  

La sentenza ha inoltre ribadito che i presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi sono costituiti dall'originaria illegittimità del provvedimento, dall'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata), tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari; l'esercizio del potere di autotutela è dunque espressione di una rilevante discrezionalità che non esime, tuttavia, l'Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti.

 

Dalla redazione