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10/08/2018

VIA: definiti contenuti e schemi dei verbali di accertamento delle violazioni

Con Decreto del Ministero dell'ambiente è stato adottato il regolamento che definisce i contenuti minimi e gli schemi dei verbali di accertamento, contestazione e notifica relativi ai procedimenti per violazione amministrativa previsti dall'art. 29 del Codice dell'ambiente.

Il D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 28/03/2018, n. 94, specifica nell'Allegato 1 i contenuti minimi dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti per violazione amministrativa di cui all’articolo 29 del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152. Tali verbali devono essere redatti secondo lo schema di cui all'Allegato 2 al Decreto.

Si ricorda che l'art. 29 del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152, prevede che i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.

Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;
c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

Inoltre, l'art. 29 del Codice dell'ambiente prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali. 

Dalla redazione