FAST FIND : FL4400

Flash news del
26/07/2018

Tettoia retrattile con funzioni di arredo in edilizia libera

Il Consiglio di Stato ribadisce come per valutare se un manufatto costituisca trasformazione urbanistica del territorio soggetta ad un titolo abilitativo edilizio occorre una valutazione caso per caso.

In particolare, C. Stato 09/07/2018, n. 4177, chiarisce che non è dirimente la circostanza che la struttura sia ancorata al suolo:
- stante il tenore dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lettera e.5), in base al quale la natura di opera “precaria” (non soggetta al titolo abilitativo) riposa non nelle caratteristiche costruttive ma piuttosto in un elemento di tipo funzionale, connesso al carattere dell’utilizzo della stessa;
- inoltre perché l’ancoraggio si palesa comunque necessario per qualsiasi tipo di opera onde evitare che la stessa, soggetta all’incidenza degli agenti atmosferici, si traduca in un elemento di pericolo per la privata e pubblica incolumità.

Non configura pertanto “nuova costruzione” un manufatto aperto su tutti e quattro i lati e dotati di copertura retrattile, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente confinato.

Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittima la realizzazione in assenza di titolo edilizio di un manufatto installato innanzi al portone carrabile di un’abitazione, consistente in una struttura metallica, aperta su tutti i lati e con una protezione lamellare atta ad ospitare nella parte superiore delle aste in alluminio frangisole motorizzate ossia che possono aprirsi e chiudersi a farfalla attraverso un meccanismo elettrico, avente esclusive finalità decorative e di arredo.

Dalla redazione