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16/07/2018

Principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia: ok alla deroga se vi è apertura al mercato

Il TAR Brescia torna sull’applicazione del c.d. “principio di rotazione” degli affidamenti e degli inviti di cui all’art. 36 del Codice degli appalti, con una interpretazione consolidata e orientata al rispetto delle Linee guida ANAC.

In particolare, TAR Lombardia, BS, 22/05/2018, n. 493, ribadisce che il principio di rotazione non può essere trasformato in una non codificata causa di esclusione dalla partecipazione alle gare. Allorquando la stazione appaltante non sceglie i soggetti da invitare ma apre al mercato, anche nelle procedure negoziate, dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi ha in precedenza lavorato correttamente con un’amministrazione, ma significa non favorirlo.

In altri termini, ove l’amministrazione ricorra a strumenti di impulso al mercato, come avvisi pubblici per manifestazione di interesse, l’esclusione del gestore uscente non può tradursi in una irragionevole limitazione della concorrenza. Allorquando, proprio all’esito di una apertura totale al mercato, la stazione appaltante si trovi con un numero esiguo di soggetti interessati, come nel caso di specie, l’esclusione del gestore uscente non è una scelta automatica e obbligata come vorrebbe la ricorrente.

Da segnalare, ad opera dello stesso TAR, una recente interpretazione più restrittiva, secondo la quale il principio di rotazione non sarebbe in nessun caso derogabile, neanche negli affidamenti nei quali vi sia una piena apertura al mercato (TAR Lombardia, BS, 26/03/2018 n. 354). Questa pronuncia è tuttavia stata appellata, ed ha buone probabilità di essere sovvertita dal Consiglio di Stato, visto il prevalente orientamento di quest’ultimo.

Dalla redazione