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10/07/2018

Applicabilità dell'aumento del contributo integrativo nei confronti della PA

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'aumento del contributo integrativo dal 2% al 4% effettuato dall'EPAP è applicabile anche alle prestazioni rese a favore delle pubbliche amministrazioni.

Nel caso di specie, con riferimento all'aumento (dall'originario 2% al 4%) del contributo integrativo previsto dalla modifica del regolamento E.P.A.P., il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sostenevano che il contributo dovesse rimanere invariato al 2% per le prestazioni rese a favore delle pubbliche amministrazioni che si avvalgono delle prestazioni professionali degli iscritti, al fine di evitare l'insorgere di maggiori oneri per la finanza pubblica. I Ministeri facevano leva sulla cd. clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'art. 8, comma 3, del D. Leg.vo 10/02/1996, n. 103.

La Sent. C. Stato 03/07/2018, n. 4062 ha affermato importanti pirncipi in materia. Il Consiglio di Stato infatti, condividendo l'interpretazione del T.A.R., ha illustrato plurimi argomenti di ordine testuale nonché di carattere logico-sistematico per dimostrare che la clausola di invarianza finanziaria non può limitare gli effetti incrementativi nei confronti della spesa pubblica suscettibili di derivare dall'aumento della percentuale del contributo integrativo, nei casi in cui l'obbligo di corresponsione dello stesso faccia carico alle Amministrazioni che entrino in (episodico) rapporto contrattuale con il professionista iscritto alla Cassa previdenziale.

Si chiarisce in proposito che se il contributo integrativo - aumentato al 4% - rimanesse invariato al 2% per le prestazioni rese a favore delle pubbliche amministrazioni che si avvalgono delle prestazioni professionali dei liberi professionisti, al fine di evitare l'insorgere di maggiori oneri per la finanza pubblica, si verrebbe a determinare un'ingiustificabile ed insanabile disparità di trattamento. E, infatti, il professionista che svolgesse la propria attività professionale in favore di pubbliche amministrazioni godrebbe di un incremento del proprio montante individuale nella predetta parte dimezzato rispetto a quello del collega il quale, invece, svolgesse la propria attività esclusivamente in favore di soggetti privati, pur trattandosi delle medesime prestazioni professionali e consistendo la differenza esclusivamente nella caratterizzazione pubblica o privata del committente della prestazione professionale. 

Dalla redazione