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02/07/2018

Disciplina differenziata dell'autorizzazione paesaggistica rispetto agli altri titoli edilizi

La Corte di Cassazione si pronuncia su disciplina e natura autonoma dell'autorizzazione paesaggistica rispetto agli altri titoli edilizi, quali il permesso in sanatoria ex art. 36, del D. P.R. 06/06/2001, n. 380.

Nel caso di specie, l'imputato (per il reato di cui all'art. 181, comma 1, del del D. Leg.vo 42/2004) aveva eseguito lavori, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e senza autorizzazione paesaggistica, consistiti nel livellamento del terreno per rettificare la pendenza, mediante riporto di materiale calcareo/marmoreo, sul quale erano posizionati due containers e sei carrabili colmi di rifiuti ferrosi.

La Sent. C. Cass. pen. 04/06/2018, n. 24872, ha ricordato in proposito che la concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformità ex art. 36, del D. P.R. 06/06/2001, n. 380 estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata.

Infatti, l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto agli altri titoli edilizi legittimanti l'intervento edilizio e, al di fuori dei casi previsti dall’art. 167, commi 4 e 5, del D. Leg.vo 42/2004, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi; mentre estingue il reato di cui all’art. 181, comma 1, del D. Leg.vo 42/2004, solo se espressamente rilasciata all'esito della speciale procedura di cui all'art. 181, comma 1-quater, dello stesso decreto.

Dalla redazione