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18/06/2018

Chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per progettazione e realizzazione di edifici pubblici

Sono state aggiornate al 12/06/2018 le FAQ che forniscono chiarimenti per l'applicazione dei Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del Codice appalti (D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50), le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In data 12/06/2018 sono state aggiornate le FAQ (Frequently Asked Questions) relative al D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 11/10/2017, il quale definisce i criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione, riqualificazione energetica di edifici pubblici che le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare per qualunque importo e per l’intero valore delle gare.

In particolare, sono stati forniti chiarimenti in merito ai seguenti argomenti:

- Criterio 2.3.5.5 - "Emissione dei materiali" del suddetto decreto. Nel caso di “altre pavimentazioni”, quali, nello specifico, pavimentazioni autolivellanti cementizie applicate in loco e costituite da più strati, è stato chiarito che, poiché la specifica tecnica fa riferimento all’emissività del prodotto finito e poiché le pavimentazioni autolivellanti vengono applicate in loco e sono costituite da più strati, è necessario valutare se le emissioni provengano solo dallo strato più superficiale o anche da uno o più degli altri strati. A seconda dei casi e delle specifiche di ogni prodotto, dovrà essere calcolata l’emissività totale, che dovrà rispettare i limiti di emissione riportati in tabella. Le emissioni dovranno perciò essere calcolate per quegli strati per cui c’è emissività. Spetta al produttore stabilire quali siano gli strati emissivi, in base alla specificità di ogni prodotto, e fornire adeguata documentazione a supporto.

- Criterio 2.4.2.9 - "Isolanti termici e acustici" del suddetto decreto. Si specifica che la verifica di questo criterio si divide in due parti. Una prima parte riferita ai primi 5 punti dell'elenco dei criteri inerenti le sostanze pericolose e una seconda parte inerente l’ultimo punto dell'elenco sul contenuto di materia recuperata/riciclata. La verifica per la prima parte deve intendersi nel senso che l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio e dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità ai requisiti richiesti, che includa l’impegno ad accettare un’ispezione da parte di un organismo di valutazione della conformità volta a verificare la veridicità delle informazioni rese, eventualmente richiesta dalla stazione appaltante nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

È stata inoltre modificata la risposta relativa al quesito concernente la "Prestazione energetica", di cui al Criterio 2.3.2.  

Dalla redazione