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11/06/2018

Monitoraggio sostanze inquinanti nelle acque - Secondo elenco di controllo

La Commissione europea, con la Decisione 05/06/2018, n. 840, pubblicata nella GUUE 07/06/2018, n. L 141, ha adottato il secondo elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello europeo, in sostituzione di quello istituito per la prima volta con la Decisione 20/03/2015, n. 495.

La Decisione è stata adottata ai sensi dell’articolo 8-ter, paragrafo 1, della Direttiva 2008/105/CE che prevede la costituzione di un elenco di controllo (da aggiornare ogni 24 mesi) delle sostanze per le quali devono essere raccolti dati di monitoraggio a livello dell'Unione, allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d'intervento a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della Direttiva 2000/60/CE.

SELEZIONE DELLE SOSTANZE - L’elenco contiene una selezione di sostanze da monitorare tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello dell'Unione europea per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente acquatico, ma per le quali l'insufficienza dei dati di monitoraggio non consente di giungere a una conclusione circa i rischi reali che esse possono presentare. Sono prese in considerazione per l'inclusione nell'elenco di controllo le sostanze altamente tossiche, impiegate in molti Stati membri e scaricate in ambiente acquatico ma raramente o mai monitorate.
Il processo di selezione tiene conto delle informazioni indicate all'articolo 8-ter, paragrafo 1, lettere da a) a e), della Direttiva 2008/105/CE, prestando particolare attenzione agli inquinanti emergenti.

OBBLIGO DI MONITORAGGIO - Gli Stati membri monitorano ciascuna sostanza presente nell’elenco di controllo presso stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate per un periodo di almeno dodici mesi. Per ciascuna sostanza presente negli elenchi successivi al primo, gli Stati membri iniziano il monitoraggio entro sei mesi dalla sua inclusione nell’elenco (articolo 8-ter, paragrafo 3).
Al riguardo si segnala che il monitoraggio delle sostanze presenti nell’elenco di controllo è disciplinato, secondo la normativa italiana, dall’art. 78-undecies del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152, inserito dal D. Leg.vo 13/10/2015, n. 172.

ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI CONTROLLO - Il primo elenco di controllo delle sostanze è stato istituito dalla Decisione 20/03/2015, n. 495 della Commissione europea e conteneva dieci sostanze o gruppi di sostanze, oltre ad un'indicazione delle matrici per i controlli, dei metodi possibili di analisi che non comportassero costi eccessivi e dei limiti massimi ammissibili di rilevazione del metodo.
Con la Decisione 05/06/2018, n. 840, pubblicata nella GUUE 07/06/2018, n. L 141, è stato adottato il secondo elenco (riportato di seguito) in sostituzione di quello contenuto nella precedente Decisione n. 495/2015, cit.

SECONDO ELENCO (DEC. UE N. 2018/840)

Denominazione della sostanza o del gruppo di sostanze

Numero CAS (1)

Numero EU (2)

Metodi di analisi indicativi (3) (4)

Limite massimo ammissibile di rilevazione del metodo (ng/l)

17-alfa-etinilestradiolo (EE2)

57-63-6

200-342-2

SPE - LC-MS-MS su grandi volumi

0,035

17-beta-estradiolo (E2), estrone (E1)

50-28-2,

53-16-7

200-023-8

SPE - LC-MS-MS

0,4

Antibiotici macrolidi (5)

 

 

SPE - LC-MS-MS

19

Metiocarb

2032-65-7

217-991-2

SPE - LC-MS-MS

oppure GC-MS

2

Neonicotinoidi (6)

 

 

SPE - LC-MS-MS

8,3

Metaflumizone

139968-49-3

604-167-6

LLE - LC-MS-MS oppure SPE – LC-MS-MS

65

Amoxicillina

26787-78-0

248-003-8

SPE - LC-MS-MS

78

Ciprofloxacina

85721-33-1

617-751-0

SPE - LC-MS-MS

89

(1) Chemical Abstracts Services
(2) Numero Unione europea - non disponibile per tutte le sostanze
(3) Per garantire la comparabilità dei risultati provenienti da diversi Stati membri, tutte le sostanze sono monitorate in campioni integrali d'acqua.
(4) Metodi di estrazione:
LLE - estrazione liquido-liquido
SPE - estrazione in fase solida
Metodi di analisi:
GC-MS - Gascromatografia-spettrometria di massa
LC-MS-MS - Cromatografia liquida, spettrometria di massa (tandem) a triplo quadripolo.
(5) Eritromicina (numero CAS 114-07-8; numero UE 204-040-1), claritromicina (numero CAS 81103-11-9), azitromicina (numero CAS 83905-01-5; numero UE 617-500-5).
(6) Imidacloprid (numero CAS 105827-78-9/138261-41-3, numero UE 428-040-8), tiacloprid (numero CAS 111988-49-9), tiametoxam (numero CAS 153719-23-4; numero UE 428-650-4), clotianidin (numero CAS 210880-92-5; numero UE 433-460-1), acetamiprid (numero CAS (135410-20-7/160430-64-8).

Dalla redazione