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30/05/2018

Violazione di vincoli paesaggistici del regolamento edilizio e diritti del proprietario danneggiato

Secondo la Corte di cassazione, ordinanza 06/04/2018, n. 8532, il proprietario danneggiato dalla violazione dei vincoli paesaggistici imposti dal regolamento edilizio comunale può agire davanti al giudice ordinario per ottenere il risarcimento dei danni e anche il ripristino.

La Suprema Corte ha precisato che i vincoli imposti dai regolamenti edilizi comunali a tutela del paesaggio, stante la natura normativa dei regolamenti stessi ed alla duplice direzione della loro tutela (dell'interesse pubblico e di interessi privati), possono ingenerare diritti soggettivi a favore del proprietario del bene avvantaggiato dalla imposizione del vincolo. Il proprietario può, pertanto, se danneggiato dalla violazione del vincolo da parte del vicino, convenire quest'ultimo davanti al giudice ordinario per il risarcimento del danno e, nel caso si tratti d'inosservanza di una norma sulle distanze tra costruzioni (norma, come tale, integrativa del codice civile), anche per la riduzione in pristino.

Al riguardo si segnala che già in precedenza la Corte di cassazione (sent. 17/10/1992, n. 11423) aveva ritenuto che le norme degli strumenti urbanistici che regolano la distanza nelle costruzioni, comunque questa sia considerata nella sua semplice accezione di spazio tra edifici frontistanti od in riferimento al distacco tra fabbricato e confini o ancora nel suo rapporto con l'altezza dell'opera edilizia, hanno carattere integrativo delle norme del Codice civile, che, se violate, conferiscono al vicino la facoltà di ottenere la riduzione in pristino.

Dalla redazione