Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Decorrenza del termine per la denuncia dei difetti dell’opera
L'Ord. C. Cass. civ. 14/05/2018, n. 11616, non si discosta infatti dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte relativa all'individuazione del momento della scoperta dei vizi dell'opera, quale dies a quo ai fini del calcolo del termine decadenziale per la denunzia ex art. 1669 c.c.
Secondo la suddetta ordinanza, il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.