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13/05/2018

Recupero spese condominiali e validità delibera assembleare di approvazione

La Corte di Cassazione ribadisce come nel giudizio concernente il pagamento di contributi per spese condominiali, è prova sufficiente la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, senza che il giudice possa sindacare la validità o meno della delibera stessa.

Il principio è stato affermato da Cass. 14/02/2018, n. 3626, pronuncia in cui la Corte - nell'ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo per il recupero di oneri e spese condominiali non pagate - ha fatto applicazione del principio indicato da Cass. S.U. 18/12/2009, n. 26629.

Ne consegue che il giudice Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale di approvazione delle spese oggetto di ingiunzione abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137 del Codice civile, comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione.

Si rammenta peraltro che in caso di nullità della delibera assembleare (e non di semplice annullabilità), questa può essere rilevata d’ufficio dal giudice del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Si veda in proposito Cass. 12/01/2016, n. 305.

Dalla redazione