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03/05/2018

La nozione di gravi difetti degli immobili include le fessurazioni sulle facciate

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla nozione di gravi difetti degli immobili, sul termine di decorrenza per la relativa denuncia, nonché sulla responsabilità del venditore-costruttore dell'edificio.

La Sent. C. Cass. civ. 24/04/2018, n. 10048, ha ribadito importanti principi relativi alla responsabilità per la rovina e difetti di cose immobili di cui all'art. 1669 c.c.

In particolare, è stato chiarito che le fessurazioni o crepe rappresentano grave vizio ex art. 1669 c.c., anche se inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e quindi impattino solo dal punto di vista estetico, poiché possono compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene. 

Inoltre, il termine di un anno per la denuncia dei gravi vizi decorre dal giorno in cui il committente consegua la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. 

Infine, la Suprema Corte ha riaffermato che la responsabilità ex art. 1669 c.c. coinvolge anche il venditore-costruttore che abbia realizzato l'edificio servendosi dell'opera di terzi, se la costruzione sia ad esso riferibile, in tutto o in parte, per aver partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento di attività altrui o di impartire direttive e sorveglianza, sempre che i difetti siano riferibili alla sua sfera di esercizio e controllo.

 

Dalla redazione