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13/02/2018

Impugnazione esclusione da gara e conoscenza dell'atto

La mera partecipazione alla seduta di gara è inidonea a consentire la piena conoscenza dell'atto di esclusione o ammissione alla gara ai fini del decorso dei termini di impugnativa ex art 120 CPA.

Segnalazione a cura del Prof. Avv. Mario Tocci

Secondo la sentenza Tar Campania 18/01/2018, n. 394, la conoscenza del provvedimento di ammissione a gara d’appalto di un concorrente da parte di altro concorrente che abbia partecipato alla seduta nel corso della quale tale ammissione sia stata disposta non è tale da far decorrere il dies a quo dell’impugnazione ex art. 120 del D. Leg.vo 104/2010, commaa 2-bis.

La mera partecipazione alle sedute di gara implica di certo l’apprendimento sommario di ciò che in seno ad esse sia stato disposto ma non permette la piena percezione dei contenuti eventualmente illegittimi e lesivi, a decorrere dalla cui data inizia a conteggiarsi lo spirare del termine per ricorrere.

Questa decisione deve essere letta al lume del contrasto giurisprudenziale in atto in merito alla decorrenza del termine per l'impugnazione degli atti di ammissione o esclusione dalla gara.

- Per un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il termine per ricorrere avverso i provvedimenti di ammissione o esclusione dalla gara decorre in ogni caso dall'avvenuta conoscenza dell'atto di ammissione o esclusione, anche a prescindere dalla pubblicazione dell'atto medesimo sul profilo del committente ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, si faccia riferimento alle seguenti pronunce: C. Stato 13/12/2017, n. 5870; TAR Toscana 18/04/2017, n. 582.

- Per un secondo orientamento giurisprudenziale secondo il quale, al contrario, il termine per l’impugnativa avverso i provvedimenti di ammissione o esclusione dalla gara decorra esclusivamente dalla pubblicazione del provvedimento stesso sul profilo del committente ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, si vedano invece: TAR Campania 06/10/2017, n. 4689; TAR. Lazio 19/07/2017, n. 8704.

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