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09/01/2018

Cedolare secca per gli affitti: proroga 2018 e 2019 aliquota ridotta al 10%

Il comma 16 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha prorogato per il 2018 e 2019 l’aliquota ridotta al 10%(in luogo del 15%) dell'imposta sostitutiva sui redditi delle locazioni abitative c.d. “cedolare secca”, nei casi in cui tale aliquota ridotta può essere applicata.

L’aliquota ridotta è applicabile:
- ai sensi dell’art. 9 del D.L. 47/2014 (comma 1), per i contratti di locazione che, oltre a essere riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dalla Delibera CIPE 87/2003, siano stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini in base all’art. 2 della L. 431/1998 (comma 3);
- ai sensi dell’art. 9 del D.L. 47/2014 (comma 2-bis) ai contratti stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti il 28/05/2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.47/2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;
- secondo quanto indicato dalla Circolare 07/04/2017, n. 8/E dell’Agenzia delle entrate (paragrafo 1.1), ai contratti transitori (ossia di durata da un minimo di un mese a un massimo di 18 mesi, in base all’art. 5 della L. 431/1998, comma 1), a condizione che siano stipulati a canone concordato e riguardino abitazioni ubicate nei predetti comuni.

Dalla redazione