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15/11/2017

Equo compenso Professionisti: via libera nel "collegato fiscale"

Nella conversione in legge del D.L. 148/2017 (c.d. "collegato fiscale" alla legge di bilancio), la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che disciplina il c.d. "equo compenso" dei professionisti nelle prestazioni rese in favore di P.A., imprese bancarie e assicurative ed imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese.

L'emendamento approvato si propone di aggiungere alla L. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) il nuovo art. 13-bis, di seguito riportato.
Si prevede peraltro che le nuove disposizioni di cui all'articolo in corso di inserimento si applicheranno, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dagli altri professionisti iscritti ad Ordini e Collegi, i cui parametri di compenso siano definiti da decreti ministeriali attuativi dell'art. 9 del D.L. 1/2012 (come ad esempio il D.M. 140/2012 relativo ai parametri per i compensi, tra gli altri, dei professionisti tecnici).
Il DDL di conversione approderà in aula a breve per la discussione generale in vista dell'approvazione e del passaggio seguente alla Camera.
Si prevede altresì che la P.A., in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 148/2017 in oggetto.

 

Art. 13-bis.
(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è regolato dalle disposizioni del presente articolo. Il presente articolo si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 [Si tratta del D.M. 10/03/2014, n. 55, relativo ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forenseNdR].

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare, si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:
a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in di le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile'.

Dalla redazione