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09/11/2017

Sicilia, la Consulta boccia alcune norme regionali di recepimento del T.U. dell'edilizia

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 232 depositata il 08/11/2017, ha dichiarato l'illegittimità di alcune norme della L.R. Sicilia 10/08/2016, n. 16 che ha recepito il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 06/06/2001, n. 380. Si tratta di alcune norme in materia di impianti Fer, abusi edilizi e lavori edilizi nelle località sismiche che travalicano la competenza legislativa attribuita alla Regione e possono configurare un surrettizio condono edilizio.

Vediamo nel dettaglio quali sono gli articoli della L.R. Sicilia 10/08/2016, n. 16 dichiarati illegittimi dalla sentenza della Corte Costituzionale 08/11/2017, n. 232 e in che termini:

  • articolo 3, comma 2 lettera f) - il legislatore regionale, consentendo la realizzazione senza titolo abilitativo di tutti gli interventi inerenti gli impianti ad energia rinnovabile (di cui agli articoli 5 e 6 del D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28) oltrepassa il limite della propria competenza in materia di “urbanistica” invadendo la competenza statale in materia di “tutela dell’ambiente”;
  • articolo 14, comma 1 e comma 3 - nella parte in cui consente di ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda e non, correttamente, al momento della realizzazione dell’intervento. Censurata anche l’introduzione dell’istituto del silenzio assenso, in luogo del silenzio rigetto, nella qualificazione del comportamento omissivo dell’Amministrazione sulla richiesta di permesso in sanatoria;
  • articolo 16, comma 1 e comma 3 - nella parte in cui è consentito l’avvio dei lavori nelle zone sismiche in assenza della previa autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione e introduce una categoria di lavori “minori”, secondo il legislatore siciliano, sottratti all’autorizzazione scritta preventiva, estranei all’orizzonte della disciplina statale.

 

Dalla redazione