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Flash news del
11/10/2017

Vigilanza del coordinatore per l’esecuzione, obblighi e responsabilità

La Sentenza della Corte di Cassazione 05/10/2017, n. 45862 chiarisce la posizione di “alta vigilanza” del coordinatore per l’esecuzione dei lavori con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile. Tale figura professionale non ha l’obbligo di un controllo stringente, momento per momento, delle lavorazioni ma ha comunque la responsabilità di verificare in concreto che nel cantiere non vi siano carenze organizzative immediatamente percepibili e che le procedure di lavoro siano di fatto coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento.

Dalla redazione