MODELLO 3 - ESECUZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE

(art. 24, comma 1, T.U.)

da trasmettere non prima di sei mesi e non oltre tre mesi dalla scadenza del termine perentorio per l’esecuzione del decreto


Classifica (1)

/ .

(attribuito dalla Regione)


Alla REGIONE SARDEGNA

SERVIZIO REGIONALE ESPROPRIAZIONI

Via XXIX NOVEMBRE, N. 57

CAGLIARI


DATI GENERALI (Solo se non già compilati in precedenza)

A. Autorità espropriante (art. 3, comma 1, lett. b, T.U.)

Autorità amministrativa titolare del potere di esproprio che cura il procedimento, ovvero il soggetto privato al quale è stato attribuito tale potere in base ad una norma

……………………………………………………………………………………………………….

B. Individuazione intervento (opera per la quale è stato attivato il procedimento)

B1. Territorio del/i comune/i di: …………………………………………………………………..

B2. Opera da realizzare …………………………………………………………………………..

C. Soggetto promotore dell’espropriazione (solo se diverso dall’autorità espropriante) (art. 3, comma 1, lettera d, T.U.)

Soggetto, pubblico o privato, che richiede l’espropriazione

……………………………………………………………………………………………………….

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Fase 3. - ESECUZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO (art. 24, comma 6, T.U.)

3.1 Verbale di immissione nel possesso redatto in data ………./………./……….. (art. 24, comma 1, T.U.)

3.2 Rispetto termine per l’esecuzione del decreto di esproprio SI NO (art. 24, commi 1-7, T.U.)

3.3 Redazione dello stato di consistenza CONTESTUALE DIFFERITA (art. 24, comma 2, T.U.)

Dati economici sui beni espropriati:

3.4 Superficie complessiva espropriata mq. …………. (per l’intero esproprio)

Indennità di espropriazione - Importi totali

3.5 Pagati a titolo definitivo euro …………………………..

3.6 Depositati c/o Cassa DD.PP. (in quanto non accettata): euro …………………………..

Note …………………………………………………………………………………………………

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Luogo e data Ente/Soggetto che invia la scheda Il Responsabile del procedimento

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Note alla Fase 3. - Esecuzione del decreto di esproprio

(1) La Classifica individua in modo univoco ogni procedimento espropriativo attivato ed è attribuito - al ricevimento della prima comunicazione - dall’ufficio regionale competente, che ne da comunicazione all’ente interessato. Negli invii successivi l’autorità procedente, per agevolare l’acquisizione dei dati, inserisce direttamente il codice della procedura nell’intestazione del modello.

DATI GENERALI

Punto A - Per "Autorità espropriante" si intende l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare o al quale l'amministrazione titolare del potere espropriativo ha delegato, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi per la realizzazione di un’opera pubblica (art. 6, commi 2, 4 e 8, T.U.)

Punto C - Per “Soggetto promotore dell’espropriazione” si intende l’Amministrazione o il soggetto che ha curato il procedimento; va indicato soltanto se diverso dall’autorità espropriante indicata al punto .A. (art. 3, comma 1, lettere d, T.U.)


Fase 3. - ESECUZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO

Punto 3.2 - Indicare se la presa di possesso dei beni da espropriare sia avvenuta entro i termini stabiliti (art. 24, commi 1-7, T.U.)

Punto 3.3 - Indicare se lo stato di consistenza è stato redatto contestualmente alla presa di possesso ovvero in un momento successivo, purché “senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi” (art. 24, comma 2, T.U.)

Punto 3.5 e 3.6 - Indicare separatamente le indennità corrisposte direttamente a titolo definitivo e le indennità non accettate e come tali depositate presso la Cassa Depositi e prestiti


Riferimenti normativi

Art. 14 (L-R) - Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità

……

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere dì competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso decreto può prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni operative alle autorità esproprianti per la corretta applicazione del presente testo unico. (L)


Art. 24 (L-R) - Esecuzione del decreto di esproprio

1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L)

2. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L)

……

7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità. (L)

8.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/1 del 13/11/2001, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 37, Parti I e II, del 15/12/2001