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D. Min. Giustizia 05/12/2012

Regole procedurali di carattere tecnico operativo per l’attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149
- D. Min. Giustizia 17/06/2016
- D. Min. Giustizia 12/06/2014
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Premessa

 

IL DIREZIONE GENERALE della giustizia penale

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti [Testo A] (d'ora in poi T.U.);

Visto il decreto dirigenziale 11 febbraio 2004, del Ministero della giustizia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2004), recante «L'attuazione parziale e transitoria dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale»;

Visto il decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 del Ministero della giustizia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007), recante «Le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002»;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;

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Art. 1 - Ambito di applicazione e contenuto

1. Il presente decreto stabilisce le modalità tecnico operative per consentire alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi la consultazione diretta, per via telematica, del sistema informativo del casellario (SIC), qualora per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali abbiano necessità di procedere:

a) alle acquisizioni d'ufficio di informazioni concernenti stati, qualità e fatti, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che risultino elencati all'art. 46 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

b) ai controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di cui all'art. 71 del citato decreto n. 445/2000;

c) all'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 del T.U.;

d) all'acquisizione del certificato di cui all'art. 29 del T.U.;

e) all'acquisizione del certificato di cui all'art. 38, commi 1 e 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. La consultazione diretta del sistema avviene nel rispetto dell'obbligo, previsto dagli articoli 11, 21

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le definizioni, se non diversamente ed espressamente indicato:

a) «accordo di servizio»: definisce le prestazioni del servizio e le modalità di erogazione/fruizione, ovvero le funzionalità del servizio, le interfacce di scambio dei messaggi tra erogatore e fruitore, i requisiti di qualità di servizio dell'erogazione/fruizione, ed i requisiti di sicurezza dell'erogazione/fruizione. Inoltre mantiene un riferimento all'ontologia/schema concettuale che definisce la semantica dell'informazione veicolata dal servizio;

b) «amministrazioni interessate» sono le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che hanno diritto di ottenere i certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, quando tale certificato è necessario per l'esercizio delle loro funzioni;

c) «anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, cui è stato contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) «anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari definitivi che applicano, agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) «casellario dei carichi pendenti» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato;

f) «casellario giudiziale» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi definitivi riferiti a soggetti determinati;

g) «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito CNIPA», l'organismo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dall'art. 176, comma 3, del

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Art. 3 - Principi e funzioni del sistema CERPA

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è reso operante il sistema CERPA, attivabile tramite le modalità indicate nell'art. 4, comma 2. In particolare, detto sistema, al momento della ricezione della richiesta di consultazione, provvede a:

a) attivare il sistema di autorizzazione di cui al comma 3;

b) verificare la conformità della richiesta agli standard definiti nel presente decreto;

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Art. 4 - Modalità di consultazione del SIC e rilascio dei certificati

1. La consultazione diretta del sistema è finalizzata all'acquisizione dei seguenti certificati:

a) in materia di casellario giudiziale:

certificato generale ex art. 28 in relazione all'art. 24 del T.U.;

certificato penale ex art. 28 in relazione all'art. 25 del T.U.;

certificato civile ex art. 28 in relazione all'art. 26 del T.U.;

certificato selettivo ex art. 39 del T.U.;

certificato ex art. 39 del T.U. (limitatamente alle ipotesi di cui al comma 10 dell'art. 1);

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Art. 5 - Modalità per la richiesta di accesso al SIC

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Art. 6 - Ufficio del responsabile centrale dell'accesso al sistema

1. L'ufficio del responsabile centrale dell'accesso al sistema, istituito presso il Ministero della giustizia – Direzione generale degli affari penali - Ufficio del casellario centrale, per ciascuna richiesta di accesso, appena stipulata la relativa convenzione, avrà cura di:

a) registrare i parametri identificativi dell'ente;

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Art. 7 - Consultazione del SIC - Servizio in cooperazione applicativa tramite la tecnologia Web Service

1. La consultazione del SIC nella modalità indicata all'art. 4, comma 2, lettera a) avviene tramite un servizio di cooperazione applicativa tra sistemi informativi realizzata per la fruizione di informazioni pubblicate e utilizzabili dalle amministrazioni interessate attraverso la tecnologia Web Service. Il servizio è disponibile, in piena conformità delle regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del SPCoop, attraverso porte di dominio qualificate, l'uso della busta di e-government e servizi di sicurezza standard.

2. A tale fine, il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, devono realizzare, ognuno per la parte di propria competenza, le necessarie applicazioni di cooperazione, i Web Service e la porta di dominio, che delimita il confine di responsabilità di un ente e che racchiude al suo interno tutte le applicazioni d

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Art. 8 - Consultazione del SIC - Servizio di PEC

1. La consultazione del SIC nella modalità indicata all'art. 4, comma 2 lettera b) avviene tramite il sistema di comunicazione denominato Posta elettronica certificata (PEC) il quale è in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi ed è dotato di caratteristiche di sicurezza così come definite nel decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

2. Per la consultazione del SIC tramite il servizio PEC è istituito il registro delle utenze autorizzate dall'amministrazione interessata, gestito direttamente dal referente di cui al comma 2 dell'art. 5. Il referente, in particolare, tramite l'accesso all'

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Art. 9 - Consultazione del SIC - modalità di richiesta

1. La richiesta di consultazione del SIC, trasmessa con le modalità di cui agli articoli 7 e 8, deve essere conforme agli standard stabiliti nell'allegato tecnico, in caso contrario è rifiutata con apposito messaggio. La richiesta, in particolare, deve contenere i seguenti dati obbligatori:

a) i parametri identificativi dell'amministrazione interessata;

b) gli estremi della convenzione;

c) tipo di certificato richiesto (art. 4, comma 1);

d) finalità (art. 6, comma 1, lettera d));

e) numero e data protocollo (nel formato GG/MM/AAAA);

f) lingua tedesca (parametro obbligatorio: «N» o «S»). Il SIC provvede al rilascio del certificato in lingua tedesca, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. In tali casi il parametro è indicato con «S».

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Art. 10 - Consultazione del SIC - Modalità di risposta

1. La ricerca effettuata sulle banche dati del SIC può avere, per ciascun soggetto o ente, i seguenti esiti:

produzione di un certificato positivo, se il soggetto è presente con iscrizioni menzionabili nelle banche dati del SIC;

produzione di un certificato «nullo», se non sono presenti iscrizioni oppure se le iscrizioni presenti sono escluse dalla procedura di selezione.

2. I certificati prodotti sono trasmessi alle amministrazioni interessate tramite i servizi in cooperazione operativa o di PEC utilizzati dalle stesse per la richiesta, secondo le modalità tecnico-operative riportate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

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Art. 11 - Disposizioni particolari per le richieste di certificazione relative a minorenni

1. Le richieste di certificazione relative a minorenni sono consentite esclusivamente per

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Art. 12 - Accesso diretto al SIC da parte degli uffici del Ministero della giustizia connessi alla RUG

1. Gli uffici del Ministero della giustizia connessi alla RUG possono essere ammessi alla

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Art. 13 - Modalità di consultazione da parte degli uffici del Ministero della giustizia non connessi alla RUG

1. Gli uffici del Ministero della giustizia non connessi alla RUG possono consultare il SI

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Art. 14 - Politiche di sicurezza del sistema CERPA

1. Per il sistema CERPA restano ferme le politiche di sicurezza adottate sul SIC ai sensi

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Art. 15 - Controllo e verifica degli accessi e delle operazioni svolte sul sistema CERPA

1. L'ufficio del casellario centrale, nel rispetto delle procedure di sicurezza in vigore, cura la registrazione dei dati necessari a garantire:

a) la tracciabilità dei collegamenti telematici attuati tra il sistema ed i sistemi informatici interessati, sia interni che esterni al dominio giustizia;

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Art. 16 - Modalità di consultazione da parte delle amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi non ancora collegati al SIC

1. In via transitoria, le amministrazioni interessate che non hanno ancora attivato la procedura di cui all'art. 5, richiedono i certificati secondo quanto disposto nel decreto dirigenziale 11 febbraio 2004 del Ministero della giustizia, con le modalità di seguito indicate.

2. L'acquisizione del certificato avviene previa richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale. La richiesta è formulata secondo i modelli in uso e può essere inoltrata via PEC, qualora riguardi categorie o gruppi di persone numerosi.

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Art. 17 - Certificati richiesti da autorità straniere

1. Dopo l'art. 30 del decreto dirigenziale del Ministero della giustizia emanato in data 25 gennaio 2007 è inserito il seguente:

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Art. 18 - Norma finale

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, unitamente agli allegati tecnici che ne costitu

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Allegato Tecnico

Allegato A - Regole procedurali di carattere tecnico operativo per l’accesso ai servizi disponibili in cooperazione applicativa tramite la tecnologia web service

N7

Parte di provvedimento in formato grafico

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