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Circ. Min. Finanze 24/05/2000, n. 109

Legge 15 dicembre 1998, n. 441 - Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura - Agevolazioni concernenti le imposte sulle successioni, donazioni e di registro.
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[Premessa]



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1. PREMESSA

La legge 15 dicembre 1998, n 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, è volta a favorire un ricambio generazionale nell'ambito del mondo rurale.

In tale materia, l'Italia ha recepito i suggerimenti e le indicazioni della Commissione

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2. AGEVOLAZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E I TRIBUTI COLLEGATI

L'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, dispone testualmente che: "Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di società di persone, gli atti relativi a fondi rust

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2.1. Ambito di applicazione

Per quanto riguarda i trasferimenti "mortis causa" o a titolo gratuito dei fondi rustici, il sopra citato art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, prevede espressamente:

1. l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni;

2. l'esenzione dall'imposta catastale e dall'imposta di bollo collegate alle successioni o donazioni;

3. la misura fissa per l'imposta ipotecaria;

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2.2. Presupposti oggettivi

L'oggetto delle sopra descritte agevolazioni è costituito dai fondi rustici trasferiti tramite successione o donazione.

Peraltro, giova premettere che questo nuovo regime agevolativo, riservato all'imprenditoria agricola giovanile, si affianca al già esistente regime concernente la riduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, di cui all'art. 25, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, R che recita: "3. Se nell'attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, di cui all'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

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2.3. Presupposti soggettivi

Per quanto concerne i beneficiari del regime di favore, la norma indica gli "ascendenti e discendenti entro il terzo grado".

Al riguardo, si precisa che le agevolazioni possono applicarsi esclusivamente ai trasferimenti per successione o donazione tra soggetti legati da un vincolo di parentela in linea retta ed entro il terzo grado, con esclusione pertanto, oltre che del coniuge - in quanto non espressamente menzionato - anche dell'ordine successorio dei collaterali (zio e nipote "ex fratre").

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2.4. Decadenza

Il comma 2, dell'art. 14 della legge n. 441 del 1998, in commento, stabilisce espressamente la causa di decadenza dalle agevolazioni previste dal comma 1.

La norma in esame testualmente dispone che: "Le agevolazioni di cui al comma 1 son

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2.5. Decorrenza

L'art. 14, comma 1, della legge n. 441 del 1998, dispone testualmente l'esenzione dai tributi indicati per: "... gli atti relativi a fondi rustici oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado...".

Il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce che: "Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a decorrere dal 1999...".

Occorre notare che

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2.6. Determinazione della base imponibile per i tributi successori: casi particolari

Riguardo ai trasferimenti "mortis causa", tenuto conto degli adempimenti a carico del contribuente, concernenti la presentazione della dichiarazione di successione ed il versamento dei tributi autoliquidabili, appare opportuno fornire alcune precisazioni.

Occorre premettere che la disposizione agevolativa in esame è formulata come esenzione da imposte e non come esclusione di cespiti dall'attivo ereditario.

Ne consegue che è necessario indicare nella dichiarazione di successione i fondi rustici, benché gli stessi siano oggetto dell'illustrato regime agevolativo previsto dalla legge n. 441 del 1998.

Infatti tale adempimento è dovuto, sia in quanto l'esenzione non si estende a tutti i tributi collegati all'evento successorio, sia in quanto i requisiti soggettivi previsti per fruire della norma agevolativa potrebbero non sussistere in capo a tutti i beneficiari del trasferimento "mortis causa".

Pertanto, nel relativo modello, nel quadro dell'attivo ereditario riservato agli immobili, dovrà essere indicato ogni singolo fondo rustico, con l'avvertenza di richiamare, nello spazio previsto per le osservazioni, la norma che ne dispone l'esenzione, nonché i dati anagrafici dell'erede o degli eredi aventi i requisiti necessari per la fruizione del regime di favore.

Atteso che, a norma dell'art. 28, comma 4, del più volte citato testo unico, la dichiarazione di successione si intende regolarmente prodotta se presentata e sottoscritta da uno solo dei soggetti obbligati e che la procedura di autoliquidazione ne segue le sorti, si precisa che, ove la devoluzione avvenga a favore di soggetti che non siano tutti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14, più volte citato, si rende possibile la presentazione di un solo prospetto di liquidazione.

In tale prospetto deve essere indicato il valore complessivo degli immobili, ivi compresi i fondi rustici oggetto dell'agevolazione in discorso.

Inoltre nel medesimo prospetto deve comparire un rinvio alla relativa dichiarazione di successione nella quale, come detto, va richiamata, nello spazio previsto per le osservazioni, la norma agevolativa.

Gli Uffici competenti avranno cura di coordinare gli elementi forniti dai contribuenti, anche ai fini del controllo e dell'acquisizione dei dati al sistema informatico.

Ovviamente resta fermo il principio fissato dall'art. 36 del testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, in base a cui gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.

A maggior chiarimento di quanto sopra esposto, ai fini della determinazione dei tributi successori dovuti e della corretta compilazione del prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, di bollo e della tassa ipotecaria, onde evitare una difforme interpretazione sui limiti d'applicazione della norma agevolativa, appare opportuno riportare i seguenti esempi, che per facilità di calcolo sono rappresentati in assenza di passività e presunzione.



Esempio n. 1

Fattispecie

Al de cuius succedono, per successione legittima, due figli coltivatori diretti in possesso, entrambi, dei requisiti di

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3. AGEVOLAZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA DI REGISTRO.

L'art. 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, al comma 5 dispone benefici fiscali ai fini dell'imposta di registr

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3.1 Presupposti soggettivi.

Per quanto attiene i requisiti soggettivi richiesti per fruire del regime di favore in argomento, appare opportuno evidenziare che la succitata norma stabilisce espressamente: "Dal 1 gennaio 1999, i giovani agricoltori in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti dal citato regolamento (CE) n. 950/97 ".

Al riguardo è appena il caso di rammentare che il suddetto regolamento al quindicesimo "considerando" prevede:

"(15) cons

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3.2. Presupposti oggettivi

Tenuto conto che la già citata nota I all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, del testo unico dell'imposta di registro, dispone l'applicazione di una aliquota pari all'otto per cento nel caso in cui gli atti traslativi di fondi rustici siano stipulati

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3.3. Determinazione dell'imposta

Con riferimento alla compravendita dei terreni agricoli e relative pertinenze si precisa che, per stabilire la somma da versare a titolo di imposta di registro, occorre applicare l'aliquota dell'otto per cento sulla base imponibile determinata ai sensi degli articoli 51 e 52 del già citato testo

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3.4. Decadenza dalle agevolazioni

Il comma 5 dell'art. 14 della più volte richiamata legge n. 441 del 1998 non stabilisce espressamente cause di decadenza dall'agevolazione recata dallo stesso.

Considerato che il comma 1 dell'art. 2 de

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3.5. Contratti di affitto di terreni

L'articolo 15 della legge n. 441 del 1998 reca disposizioni in materia di registrazione dei contratti di affitto conclusi in favore dei giovani agricoltori.

A tale riguardo si rileva che al comma 1 dell'articolo in commento i soggetti destinatari del regime di favore sono individuati nei "giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni...".

Si può quindi ritenere che, in materia di contratti di affitto i requisiti soggettivi richiesti per usufruire del regime di favore sono la qualifica di coltivatore diretto ovvero di imprenditore agricolo di soggetti che non abbiano ancora compiuto quaranta anni di età alla data del contratto.

Del resto la stessa legge per le altre disposizioni fiscali stabilisce i requisiti richiesti pe

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