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Circ. Ass.R. Sicilia 16/10/2012

Funzionamento e operatività della Commissione regionale dei lavori pubblici - Articolo 5, comma 12, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 - Articolo 6 del regolamento di cui al D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13.
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[Premessa]



Alla presidenza della regione – segreteria generale

A tutti gli assessorati regionali

A tutte le stazioni appaltanti della Sicilia

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Natura e attribuzioni

La Commissione è un organo tecnico consultivo della Regione operante presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e rende il parere in linea tecnica su progetti di importo totale superiore a tre volte la soglia comunitaria come espressa con regolamento UE n. 1251/2011 della Commissione del 30 novembre 2011, che modifica le direttive nn. 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.

Per importo totale si intende l’importo complessivo del progetto e cioè la somma dell’importo a base d’asta, degli oneri della sicurezza e dell’importo di tutte le somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante in esso previste.

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Composizione

Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 e dell’ultimo capoverso del comma 4 dell’articolo 6 del regolamento di cui al D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13, la Commissione, ai sensi del comma 17 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è così composta:

– dirigente generale del dipartimento regionale tecnico che assume la funzione di presidente;

– dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;

– dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente;

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Modalità di richiesta del parere, allegati, dichiarazioni

La richiesta di convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici deve essere avanzata e sottoscritta dal responsabile del procedimento o dal soggetto privato attuatore dell’intervento.

L’istanza deve essere indirizzata al presidente della Commissione regionale dei lavori pubblici, presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità – Segreteria della Commissione regionale dei lavori pubblici, via Leonardo da Vinci, n. 161, 90145 Palermo e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

– copia completa cartacea e su supporto informatico degli atti e degli elaborati progettuali;

– elenco con l’indicazione, completa di indirizzo, numero di fax ed e-mail, di tutti i soggetti da invitare alla conferenza di servizi e competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla-osta ed assensi previsti dalla normativa vigente;

– attestazione del responsabile del procedimento inerente all&rs

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Modalità di convocazione

Il potere di convocazione spetta al presidente della Commissione ai sensi del comma 18 dell’art. 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

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Funzionamento e procedure

Per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici si applicano le procedure previste per la conferenza speciale di servizi.

Tutte le conferenze di servizi, di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 12/2011, sono convocate e svolte nel rispetto delle prescrizioni poste dagli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni (cfr. articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5).

In tutte le fasi della conferenza di servizi la partecipazione dei soggetti interessati non è sostituita da note o pareri inerenti la fattispecie esaminata, in qualunque tempo rilasciati, di cui la Commissione comunque è tenuta ad accettare e considerare prendendone atto.

Le amministrazioni cui si riferiscono dette note o pareri saranno considerate assenti.

La mancata partecipazione alla conferenza di servizi - senza motivazione e/o giustificazione - costituisce, a carico di chi se ne sia reso responsabile, fattispecie a rilevanza disciplinare ed ipotesi di danno da ritardo, ai sensi della legge regionale n. 5/2011 R.

Sono altresì considerate assenti, in ogni fase della conferenza di servizi, le amministrazioni che siano rappresentate da soggetti privi della relativa legittimazione, da accertarsi a cura del responsabile del procedimento.

Il dissenso di un ente o di un’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, convocati regolarmente alla conferenza di servizi e con le modalità sopra riportate,

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Modalità di rilascio del parere

Alla conclusione della pre-conferenza e della conferenza di servizi, sarà cura del relatore, con il contributo della segreteria della Commissione e degli eventuali correlatori, di predisporre con la massima sollecitudine consentita il parere della Commissione, contenente:

- la relazione finale dell’esame istruttorio condotto nel corso delle riunioni che sarà fornita alla segreteria della Commissione dal relatore (ingegnere capo dell’ufficio del Genio civile competente per territorio);

- il richiamo ai verbali delle sedute della Commissione redatti dal segretario;

-

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Funzionamento e procedure per i rilascio di pareri sulle “acque pubbliche”

Con il comma 13 - secondo periodo - dell’art. 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 R, la Commissione rilascia, altresì, i pareri consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e di opere idrauliche. Per la predetta attività la Commissione regionale è integrata da un dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di acque.

La materia in argomento, e segnatamente quella relativa alle concessioni di acque pubbliche, è regolamentata dal “Testo unico sulle acque ed impianti elettrici” approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i. il quale, con riguardo a talune fattispecie, impone l’acquisizione di un parere tecnico obbligatorio, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nella Regione siciliana il suddetto parere è stato reso in passato, prima dal C.T.A. presso il Provveditorato OO.PP. di Palermo e, successivamente, dal Comitato tecnico amministrativo regionale (C.T.A.R.) presso l’Assessorato regionale LL.PP., istituito ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i. e soppresso con l’art. 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21.

Di seguito, a titolo esemplificativo, si enumerano le principali fattispecie per cui, ai sensi del “Testo unico sulle acque ed impianti elettrici” approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i., è previsto il parere consultivo da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ora ascritto alla Commissione r

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Attività di consulenza tecnica

Per l’attività di consulenza tecnica di particolare complessità richiesta alla Commissione dagli enti di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, partecipa ai lavori della Commissione l’ingegnere capo dell’ufficio del Genio civile com

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