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Circ. Ag. Territorio 13/04/2007, n. 4/T

Art. 2, commi 40 e seguenti, del D.L. 3.10.2006, n. 262 - Accertamento in catasto delle unità immobiliari urbane censite nelle categorie particolari E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 - Censimento delle porzioni di tali unità immobiliari destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, già iscritte negli atti del catasto.
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[Premessa]


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1. Premessa

L’articolo 2, commi 40 e seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 R - come è noto - ha dettato norme in materia di classificazione degli immobili ed in particolare delle unità immobiliari polifunzionali censite nelle categorie catastali del «Gruppo E», con l’esclusione delle categorie E/7 ed E

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2. L’ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 2, commi 40 e seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

In linea preliminare e generale, è da osservare che l’intervento del legislatore prodotto con il D.L. n. 262/2006 si correla con la preesistente disciplina che regola l’ordinamento del catasto, attraverso un univoco indirizzo circa le modalità di accatastamento di questo particolare segmento immobiliare, che incide sulla prassi operativa pregressa, garantendone l’uniforme applicazione da parte degli operatori.

Al riguardo giova ricordare come, per le stesse finalità, con la circolare n. 4 del 16 maggio 2006 - Modalità di individuazione e classamento delle unità immobiliari censibili nei gruppi speciali D ed E - erano stati già anticipati indirizzi tecnici e procedurali concernenti unità immobiliari a destinazione particolare:

a) di tipo complesso, in quanto comprendenti diverse attività (ad esempio: fiere, stazioni di trasporto terrestri dove sono normalmente presenti oltre al servizio di trasporto, zone ad uso commerciale, ad ufficio, ecc.);

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3. L’impatto sulla prassi catastale

Per quanto già specificato, il dettato letterale del citato art. 2, comma 40, si applica sia alle porzioni di immobili, sia ad interi immobili ricompresi all’interno di compendi.

Al riguardo, l’art. 1, comma 1, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 2.1.2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9.1.2007, stabilisce che «gli immobili o loro porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell’ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie catasta

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4. Direttive per il classamento nelle categorie del gruppo E

Relativamente alle tipologie di immobile da censire nel gruppo E è necessario fare riferimento al comma 2 dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142. Detto comma riporta: «Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili».

Del pari, appare utile riferirsi alle declaratorie associate a ciascuna delle categorie, oggetto di esame, con direttive di prassi (istruzione II del 24.5.1942 della ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali), qui di seguito riportate:

- E/1 - Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei;

- E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio;

- E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche;

- E/4 - Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche;

- E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze;

- E/6 - Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale;

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5. Adempimenti dei soggetti titolari di fabbricati o porzioni di fabbricati di unità immobiliari «complesse», per i quali sono venuti meno i requisiti per il censimento in una categoria del gruppo E

Per le unità immobiliari, per le quali sono venuti meno i requisiti per il censimento in una categoria del gruppo E, in base all’intervento normativo in commento, entro la data del 3 luglio 2007 devono essere presentate in catasto le dichiarazioni di variazione.

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6. Modalità di dichiarazione e accertamento

Le tipologie immobiliari, che saranno oggetto di revisione dell’attuale classamento o di nuovo censimento, sulla base degli indirizzi normativi o amministrativi richiamati in precedenza (paragrafo 2), a volte presentano una scarsa rilevanza censuaria soprattutto in ragione della modesta superficie. Al riguardo appare utile richiamare le modalità semplificate di dichiarazione di variazione dello stato dei luoghi, così come stabilito dall’art. 6 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 19

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7. Attività connesse alle azioni di surroga

Come rappresentato nel provvedimento emanato in data 2 gennaio 2007 dalla scrivente, questa Agenzia sta procedendo all’inoltro ai Comuni degli elenchi di immobili censiti nelle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, secondo la loro ubicazione territoriale. Tale inoltro è effettuato affinché gli stessi Enti locali possano produrre una verifica di coerenza dell’attuale classamento, rispetto alle effettive destinazioni d’uso, riscontrabili in ciascuno degli immobili iscritti nelle categorie in esame, sulla base dell’univoco indirizzo fornito dal legislatore con il D.L. n. 262/2006.

I riscontri prodotti dai Comuni potranno quindi, successivamente alla scadenza del 3 luglio 2007, essere di ausilio ai medesimi Enti per contestare le inadempienze ai soggetti interessati e conseguentemente attivare le procedure dell’art. 1, comma 33

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8. Conclusioni

L’indirizzo del legislatore, sostanzialmente, è mirato a razionalizzare ed omogeneizzare il sistema di inventariazione ed accertamento delle unità immobiliari appartenenti al gruppo E (con l’esclusione delle categorie E/7 ed E/8), intervenendo specificamente sui compendi immobiliari polifunzionali, ove in base a prassi pregresse, correlate anche

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ALLEGATO - LINEE GUIDA PER IL CLASSAMENTO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI CENSIBILI NELLE CATEGORIE DEL «GRUPPO E» E PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI O DELLE LORO PORZIONI A DIVERSA DESTINAZIONE FUNZIONALE

Anche in relazione agli indirizzi procedurali previsti dall’art. 2, comma 40, del D.L. 262/2006, convertito co

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E/1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei

Gli immobili della fattispecie destinati al soddisfacimento del pubblico trasporto, compresi gli impianti fissi e le aree connesse, ancorché di natura demaniale si accertano:

a) per la parte strettamente funzionale al pubblico trasporto, come unica unità immobiliare, da censire nella categoria E/1 e comprendente di norma:

— i fabbricati o i locali viaggiatori (compresi biglietterie, sale di attesa e di imbarco, locali adibiti ad uffici a diretto servizio di gestione della stazione);

— servizi igienici ad uso libero dei viaggiatori;

— spazi sosta veicoli adibiti al servizio pubblico;

— parcheggi auto ad uso del personale dipendente, siti all’interno del perimetro della stazione;

— aree occupate dai binari, dalle piste aeroportuali e dalle banchine destinate al servizio pubblico;

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E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio

La declaratoria delle tipologie previste è talmente circoscritta per cui non occorrono partico

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E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche

In questa categoria restano comprese tutte le unità immobiliari nelle quali si esercitano attività finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche, con esclusione di quelle aventi fini esclusivamente o prevalentemente commerciali e industriali.

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E/4 - Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche

Rientrano in questa categoria le unità immobiliari destinate a fiera, spazi espositivi, mostre, mercati e simili costituite soprattutto da aree scoperte, saltuariamente attrezzate con strutture e stand amovibili per le esigenze espositive, e con modeste costruzioni destinate a soddisfare alcune esigenze primarie (biglietteria, servizi igienici, accoglienza, etc.).

Quando tali compendi sono composti da più fabbricati ed aree con diverse utilizzazioni sia riguardo all’uso specifico che alla periodicità dello stesso uso nell’arco dell’anno è necessario provvedere alla suddivisione del complesso in relazione alle diverse porzioni a destinazione omogenea, secondo i seguenti principi.

Gli immobili della fattispecie, compresi gli impianti fissi e le aree connesse, ancorché di natura demaniale si accertano:

a) per la parte strettamen

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E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze

Sono censibili in questa categoria gli immobili adibiti a caserme e fortificazioni, purché abb

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E/6 - Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale

La declaratoria delle tipologie previste è talmente circoscritta per cui non occorrono partico

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E/7 - Fabbricati destinati all’uso pubblico dei culti

Questa categoria comprende esclusivamente i luoghi di culto pubblici, ossia aperti a tutti coloro che

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E/8 - Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri, e le tombe di famiglia

Anche nella fattispecie la declaratoria delle destinazioni previste è univocamente definita, p

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E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E

Questa categoria è il contenitore residuale di tutte le altre costruzioni distinte dalla singolarità tipologica e dalla stretta correlazione dell’uso al soddisfacimento di un pubblico servizio.

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