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Circ. Ag. Entrate 03/04/2006, n. 11/E

Imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale e tasse sulle concessioni governative - Modifiche: decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191; legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 300; decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 maggio 2005.
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[Premessa]



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1. Generalità

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo recate dai seguenti provvedimenti legislativi:

a) decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 - convertito dalla legge 30 lugli

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2. Imposta di bollo

L’imposta di bollo ha recentemente subito ampie modifiche che hanno inteso, tra l’altro, semplificarne le modalità di pagamento, eliminando l’uso delle marche da bollo.

In sostituzione delle marche, il D.L. n. 168 del 2004 ha previsto l&

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2.1. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

L’articolo 1-bis, comma 10 (aggiunto dalla legge di conversione n. 191 del 2004) del decreto legge n. 168 del 2004, ha introdotto, a decorrere dal 1° agosto 2004 – giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione - le seguenti modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo:

— all’articolo 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ha aggiunto il comma 3-bis, che prevede una nuova modalità di pagamento dell’imposta: in luogo delle marche da bollo, si prevede «il pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno …».

Come stabilito nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 maggio 2005, emanato in attuazione dell’articolo 4 del D.P.R. n. 642 del 1972, la nuova modalità di pagamento è in vigore dal 1° giugno 2005.

— Ha modificato il disposto dell’articolo 39 del menzionato D.P.R. individuando i soggetti (rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati al 30 giugno 2004 alla vendita di valori bollati) presso i quali è possibile eseguire il pagamento dell’imposta di bollo con modalità telematiche, e l’aggio spettante ai medesimi.


2.1.1 Imposta di bollo dovuta in misura proporzionale

Gli articoli 6, 10 e 29 della tariffa – parte prima - (approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1992, n. 196) stabilivano la misura dell’imposta per ogni mille lire o milione di lire e frazione degli stessi

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2.2. MODIFICHE ALL’IMPOSTA DI BOLLO APPORTATE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2005, (ARTICOLO 1, COMMA 300) E DAL DECRETO LEGGE 31 GENNAIO 2005, N. 7

L’articolo 7 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni in materia di imposte di bollo e sulle concessioni governative), modificando il comma 300 dell’articolo unico della legge finanziaria 2005, ha aumentato l’imposta di bollo relativamente agli atti indicati nell’allegato 2-quater. Ha altresì modificato l’imposta per «… l’introduzione di servizi telematici a valore aggiunto» di cui al punto 2 dello stesso allegato.

In particolare, modificando la tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l’allegato 2-quater punto 1 del citato D.L. n. 7 del 31 gennaio 2005, ha previsto che:

— nell’articolo 1, comma 1-bis, della tariffa, parte prima, l’imposta di bollo dovuta per «atti rogati, ricevuti o autenticati da notai, o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili sottoposti a registrazione con procedure telematiche …» è fissata in 230,00 euro;

— al comma 1-ter dello stesso articolo, l’imposta dovuta per «domande, denunce e atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico …», è rideterminata nelle misure di 42,00 euro se presentate da ditte individuali, 59,00 euro se presentate da società di persone e 65,00 euro se presentate da società di capitali;

— nell’articolo 13, comma 2-bis, l’imposta dovuta per «estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale …» è stabilita per ogni esemplare nella misura di 22,80 euro con periodicità annuale, 11,40 euro con periodicità semest

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2.3 AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI IN MISURA FISSA DELL’IMPOSTA DI BOLLO DISPOSTO DAL D.M. 24 MAGGIO 2005

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 maggio 2005 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005 - in attuazione dell’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha aggiornato alcuni importi in misura fissa dell’imposta di bollo.

In particolare, l’articolo 1, comma 1, del decreto ha disposto che «L’importo dell’imposta di bollo stabilito in misura fissa di euro 11,00 dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto è elevato a euro 14,62».

Il comma 2, lettera a), dello stesso articolo ha aggiornato l’importo dell’imposta di bollo prevista dall’articolo 13, commi 1 e 2, della tariffa (Fatture, note, conti e simili documenti recanti addebitamenti o accreditamenti - Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme) da lire 2.500 a euro 1,81.

Il comma 2, lettera b), ha aggiornato gli importi dell’imposta dovuta sui documenti indicati dall’articolo 14 della tariffa (Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento…); a seguito di tali modifiche i nuovi importi sono i seguenti:

— euro 1,81 per le ricevute di ammontare non superiore a euro 129,11;

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2.4 IMPOSTA CORRISPOSTA IN MODO STRAORDINARIO

L’imposta di bollo e la tassa di concessione governativa - corrisposte in modo straordinario mediante marche da bollo, ai sensi del secondo comma dell’articolo 7 del decreto legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 - dal 1° giugno 2005 «… sono pagate con le modalità telematiche di cui all’articolo 3, primo comma, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni» (cfr. punto 2.1).

In attuazione della norma sopra citata è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 maggio 2005, che ha definito le caratteristiche del contrassegno e precisato che le relative modalità d’uso sono le stesse delle marche da bollo che il contrassegno

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3. Aumento della misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale

Il comma 300 dell’articolo 1 della legge finanziaria, a seguito delle modifiche recate dall’articolo 7 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, dispone che «Gli importi fissi dell’imposta di registro, (…) dell’imposta ipotecaria e catastale, (…) sono aggiornati, (…) secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. (…)

Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data …».

L’allegato 2-bis alla legge finanziaria per il 2005 (Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale) al punto 1. eleva a euro 168,00 la misura delle imposte fisse (precedentemente stabilita in euro 129,11), disponendo che «L’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari a euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro&raq

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4. Tasse sulle concessioni governative

Il comma 300 dell’articolo 1 della legge finanziaria, per effetto delle modifiche recate dall’articolo 7 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con la legge 31 marzo 2005, n. 43, R ha introdotto aumenti alla tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, concernente le tasse sulle concessioni governative, tali aumenti sono indicati nell’allegato 2-ter alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2005 ad eccezione delle tasse sulle concessioni governative attualmente corrisposte in modo straordinario (mediante marche).

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