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Acc. Conf. Stato-Regioni 12/12/2002

Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
In vigore dal 18.1.2003
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[Premessa]


La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni

e le Provincie autonome di Trento e Bolzano


Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'a

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Art. 1. - Campo di applicazione e finalità

1. Il presente accordo reca, ai fini della tutela delle risorse idriche, le linee guida necessarie per la delimitazione definitiva delle aree di salvaguardia di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio

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Allegato 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

a) Acquifero: corpo permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale da rappresentare una risorsa d'importanza socio-economica ed ambientale.

b) Acquifero non protetto: acquifero che non presenta le caratteristiche di protezione delle acque sotterranee descritte alla lettera c).

c) Acquifero protetto: è un acquifero separato dalla superficie del suolo o da una falda libera o da una falda sovrastante mediante un corpo geologico con caratteristiche di conducibilità idraulica, continuità laterale e spessore tali da impedire il passaggio dell'acqua per tempi dell'ordine dei 40 anni. La continuità areale del corpo geologico deve essere accertata per una congrua estensione, tenuto conto dell'assetto idrogeologico secondo gli elementi contenuti nell'allegato 2. Un acquifero s'intende protetto quando i risultati delle indagini nel sottosuolo e le prove idrogeologiche e idrochimiche eseguite verificano appieno almeno una delle condizioni di cui sopra. Un acquifero protetto può essere localizzato anche al di sotto di un acquifero vulnerabile ai nitrati di origine agricola e ai prodotti fitosanitari, ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo n. 152/99, qualora siano rispettate le condizioni precedentemente illustrate.

d) Area di ricarica: la superficie dalla quale proviene alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerato; è costituita dall'area nella quale avviene l'infiltrazione diretta alle acque sotterranee delle ac

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Allegato 2 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA
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Titolo I - Criteri generali

1. Le aree di salvaguardia di sorgenti, pozzi e punti di presa delle acque superficiali sono suddivise, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 152/99, in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione.

2. I criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia e l'estensione delle diverse zone sono stabiliti in funzione delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, idrologiche e idrochimiche delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa da acque superficiali.

3. Le singole zone sono individuate secondo i seguenti criteri:

a) criterio geometrico: di norma adottato per la delimitazione della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto per le derivazioni da corpi idrici superficiali e, in via provvisoria, per la delimitazione delle zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti;

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Titolo II - Elementi tecnici

1. La protezione statica, così come definita alla lettera p) dell'allegato 1, tende a prevenire ed eliminare gli elementi di pericolo derivanti da:

a) utilizzazioni specifiche, insediamenti ed attività in atto o previste;

b) interventi e loro dotazioni collaterali, indipendentemente dalle finalità specifiche;

c) infrastrutture, canalizzazioni, opere di urbanizzazione, opere idrauliche, opere d'uso e trasformazione del suolo e del sottosuolo;

d) destinazioni d'uso del suolo.

2. Per una tutela più efficace, la protezione statica, così come definita alla lettera p) dell'allegato 1, ove ritenuto opportuno a giudizio della regione e tenuto conto della situazione locale di protezione e di pericolo di contaminazione della risorsa, nonché del relativo aspetto tecnico-economico, è integrata dalla protezione dinamica. In particolare, per le captazioni di modesta entità si applica, di norma, la sola protezione statica, mentre, per le captazioni di rilevante entità o interesse, la protezione statica è associata alla protezione dinamica. Il monitoraggio previsto per la protezione dinamica delle captazioni dovrà essere integrato nell'ambito di quello necessari

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Allegato 3 - CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DEI POZZI
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Titolo I - Criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia
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A. Delimitazione della zona di tutela assoluta

1. La zona di tutela assoluta, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 152/99,

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B. Delimitazione della zona di rispetto

1. Per la delimitazione della zona di rispetto definitiva ed in particolare modo per quanto riguarda la zona di rispetto ristretta ed allargata vengono di norma utilizzati il criterio temporale e il criterio idrogeologico, in relazione alle conoscenze sull'assetto idrogeologico locale.

2. Per la delimitazione della zona di rispetto ristretta di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 152/99, è di norma adottato un tempo di sicurezza di 60 giorni definito con i criteri di cui al successivo Titolo II.

3. Per la zona di rispetto allargata è di norma adottato un tempo di sicurezza di 180 o di 365 giorni, considerando il pericolo di contaminazione e la protezione della risorsa.

4. A scopo cautelativo ciascun inquinante viene sempre considerato conservativo, cioè non soggetto a d

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C. Delimitazione della zona di protezione

1. La zona di protezione è delimitata sulla base di studi idrogeologici, idrochimici ed idrologici e tenendo conto anche della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento così come indicato dagli articoli 19 e 20 e dall'allegato 7 del decreto legislativo n. 152/99. Tale zona non è individuata in relazione ad una singola captazione, ma la sua delimitazione e le prescrizioni, necessarie per la tutela del patrimonio idrico con particolare riferimento alle aree di ricarica della falda, alle emergenze naturali ed artificiali della falda e alle zone di riserva, sono indicate nell'ambito del Piano di tutela delle acque di cui all'art

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Titolo II - Modalità operative da seguire per l'applicazione del criterio temporale

1. Le zone di rispetto individuate con criterio temporale, dopo aver individuato la struttura idrogeologica del sottosuolo, sono delimitate con la seguente metodologia:

a) ricostruzione della piezometria statica e valutazione delle distorsioni indotte in funzione delle portate massime concesse dei pozzi, applicando le consuete leggi dell'idrodinamica sotterranea appropriate al tipo di pozzo e di acquifero considerati;

b) tracciamento delle linee di flusso e loro suddivisione in intervalli di uguale tempo di percorrenza;

c) tracciamento delle linee isocrone.

Tale procedura può

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Allegato 4 - CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI
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Titolo I - Criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia
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A. Delimitazione della zona di tutela assoluta

1. Ai fini della delimitazione della zona di tutela assoluta ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 152/99,

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B. Delimitazione della zona di rispetto

1. Qualora sia adottato il criterio geometrico di cui all'allegato 2, Titolo I, punto 3, lettera a), la zona di rispetto si configura come una porzione di cerchio di raggio non inferiore a 200 m con centro nel punto di captazione, che si estende idrogeologicamente a monte dell'opera di presa ed è delimitata verso valle dall'isoipsa passante per la captazion

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C. Delimitazione della zona di protezione

1. Il dimensionamento della zona di protezione di una sorgente è possibile in base a studi idrogeologici, idrochimici e idrologici della struttura acquifera alimentatrice; in via cautelare appare opportuno comprendere nella zona di protezione l'intera area

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Allegato 5 - CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI DI ACQUE SUPERFICIALI

1. I provvedimenti di tutela tendono a garantire che le attività svolte nel territorio circostante la presa non abbiano un immediato riflesso sulla qualità delle acque captate.

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Titolo I - Corsi d'acqua naturali e canali artificiali
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A. Delimitazione della zona di tutela assoluta

1. La zona di tutela assoluta deve avere, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo

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B. Delimitazione della zona di rispetto

1. La zona di rispetto è costituita da un'area circostante la zona di tutela assoluta che si sviluppa a monte dell'opera di presa inter

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C. Delimitazione della zona di protezione

1. La zona di protezione delle captazioni di acque superficiali è finalizzata al mantenimento e al mig

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Titolo II - Laghi, bacini naturali e artificiali
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A. Delimitazione della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto

1. Date le caratteristiche peculiari dei corpi lacustri la zona di tutela assoluta e la zona di rispe

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B. Delimitazione della zona di protezione

1. La zona di protezione delle captazioni di laghi e bacini naturali e artificiali è finalizzata al mantenimento e al miglioramento delle caratteristiche di qualità dell'acqua nei corp

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