Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 18/06/1931, n. 773
- Sentenza C. Cost. 09/07/1963, n. 121
- L. 20/05/1965, n. 507
- D.P.R. 30/12/1965, n. 1656
- Sentenza C. Cost. 26/06/1967, n. 114
- Sentenza C. Cost. 15/12/1967, n. 142
- Sentenza C. Cost. 28/11/1968, n. 120
- Sentenza C. Cost. 20/03/1970, n. 39
- Sentenza C. Cost. 10/06/1970, n. 90
- Sentenza C. Cost. 16/03/1971, n. 49
- L. 01/12/1971, n. 1051
- Sentenza C. Cost. 29/12/1972, n. 199
- L. 14/10/1974, n. 524
- L. 18/04/1975, n. 110
- Sentenza C. Cost. 10/05/1979, n. 11
- L. 18/11/1981, n. 659
- L. 24/11/1981, n. 689
- L. 25/01/1982, n. 17
- Sentenza C. Cost. 03/07/1985, n. 193
- L. 17/12/1986, n. 904
- L. 13/12/1989, n. 401
- D.L. 30/12/1989, n. 416 (L. 28/02/1990, n. 39)
- L. 25/08/1991, n. 287
- D.L. 08/06/1992, n. 306 (L. 07/08/1992, n. 356)
- L. 30/09/1993, n. 388
- Sentenza C. Cost. 16/12/1993, n. 440
- D. Leg.vo 13/07/1994, n. 480
- D.L. 29/03/1995, n. 97 (L. 30/05/1995, n. 203)
- Sentenza C. Cost. 07/04/1995, n. 115
- L. 06/10/1995, n. 425
- Sentenza C. Cost. 25/07/1996, n. 311
- D. Leg.vo 02/01/1997, n. 7
- L. 15/05/1997, n. 127
- L. 06/03/1998, n. 40
- D. Leg.vo 31/03/1998, n. 112
- D. Leg.vo 25/07/1998, n. 286
- D.P.R. 30/04/1999, n. 162
- L. 18/08/2000, n. 248
- L. 24/11/2000, n. 340
- L. 23/12/2000, n. 388
- L. 29/03/2001, n. 135
- D.P.R. 28/05/2001, n. 311
- D.P.R. 19/12/2001, n. 480
- L. 01/03/2002, n. 39
- L. 27/12/2002, n. 289
- Sentenza C. Cost. 05/06/2003, n. 197
- D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003, n. 326)
- L. 24/12/2003, n. 350
- L. 30/12/2004, n. 311
- L. 28/11/2005, n. 246
- L. 23/12/2005, n. 266
- D.L. 30/12/2005, n. 272 (L. 21/02/2006, n. 49)
- L. 25/01/2006, n. 29
- D. Leg.vo 16/03/2006, n. 140
- L. 16/03/2006, n. 146
- D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248)
- L. 27/12/2006, n. 296
- Ordinanza C. Cost. 28/12/2006, n. 454
- L. 24/12/2007, n. 244
- D.L. 08/04/2008, n. 59 (L. 06/06/2008, n. 101)
- D.L. 25/06/2008, n. 112 (L. 06/08/2008, n. 133)
- Ordinanza C. Cost. 17/12/2008, n. 415
- D.L. 01/07/2009, n. 78 (L. 03/08/2009, n. 102)
- D.L. 30/12/2009, n. 194 (L. 26/02/2010, n. 25)
- D. Leg.vo 25/01/2010, n. 8
- D.L. 25/03/2010, n. 40 (L. 22/05/2010, n. 73)
- D. Leg.vo 04/04/2010, n. 58
- D. Leg.vo 26/10/2010, n. 204
- L. 13/12/2010, n. 220
- D.L. 13/05/2011, n. 70 (L. 12/07/2011, n. 106)
- D.L. 06/07/2011, n. 98 (L. 15/07/2011, n. 111)
- D.L. 06/12/2011, n. 201 (L. 22/12/2011, n. 214)
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
- D.L. 09/02/2012, n. 5 (L. 04/04/2012, n. 35)
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- D.L. 20/06/2012, n. 79 (L. 07/08/2012, n. 131)
- D. Leg.vo 25/09/2012, n. 176
- L. 24/12/2012, n. 228
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
- D.L. 08/08/2013, n. 91 (L. 07/10/2013, n. 112)
- D. Leg.vo 29/09/2013, n. 121
- D. Leg.vo 28/01/2014, n. 8
- L. 30/10/2014, n. 161
- D.L. 18/02/2015, n. 7 (L. 17/04/2015, n. 43)
- D. Leg.vo 19/05/2016, n. 81
- D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222
- D.L. 20/02/2017, n. 14 (L. 18/04/2017, n. 48)
- D. Leg.vo 07/12/2017, n. 203
- D. Leg.vo 10/08/2018, n. 104
- D.L. 04/10/2018, n. 113 (L. 01/12/2018, n. 132)
- D.L. 28/01/2019, n. 4
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[Premessa]Visto il testo unico delle leggi di pubblica si |
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Articolo unicoÈ approvato l'unito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, d'or |
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TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA |
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TITOLO I - DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E DELLA LORO ESECUZIONE |
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CAPO I - DELLE ATTRIBUZIONI DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA E DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA O PER GRAVE NECESSITÀ PUBBLICA |
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Art. 1 - (art. 1 T.U. 1926; art. 1 R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593)L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della propriet&agrav |
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Art. 3 - (art. 159 T.U. 1926)Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno. N8 La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i mino |
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CAPO II - DELLA ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA |
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Art. 5 - (art. 4 T.U. 1926)I provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio d |
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Art. 6 - (art. 5 T.U. 1926)Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicu |
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Art. 7 - (art. 6 T.U. 1926)Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblic |
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CAPO III - DELLE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA |
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Art. 8 - (art. 7 T.U. 1926)Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmes |
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Art. 9 - (art. 8 T.U. 1926)Oltre le condizioni stabilite dalla legge , chiunque ottenga un'autorizzazione di pol |
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Art. 10 - (art. 9 T.U. 1926)Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, |
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Art. 11 - (art. 10 T.U. 1926)Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi ha riportato un |
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Art. 13 - (art. 12 T.U. 1926)Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata |
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Art. 14 - (art. 13 T.U. 1926)Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le app |
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CAPO IV - DELL'INOSSERVANZA DEGLI ORDINI DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLE CONTRAVVENZIONI |
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Art. 15 - (art. 14 T.U. 1926)Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubb |
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Art. 16 - (art. 15 T.U. 1926)Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in |
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Art. 17 - (art. 16, T.U. 1926) |
|
Art. 17-bisLe violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bi |
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Art. 17-terQuando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre |
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Art. 17-quater |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITÀ PUBBLICA |
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CAPO I - DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI |
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Art. 18 - (art. 17 T.U. 1926)I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. È considerata |
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Art. 19 - (art. 18 T.U.) |
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Art. 20 - (art. 19 T.U. 1926)Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pub |
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Art. 21 - (art. 20 T.U. 1926)È sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o embl |
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Art. 22 - (art. 21 T.U. 1926)Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunio |
|
Art. 23 - (art. 22 T.U. 1926)Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre d |
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Art. 24 - (art. 23 T.U. 1926)Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubbl |
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CAPO II - DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE O CIVILI |
|
Art. 25 - (art. 24 T.U. 1926) |
|
Art. 26 - (art. 25 T.U. 1926)Il questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pub |
|
Art. 27 - (art. 26 T.U. 1926)Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai |
|
CAPO III - DELLE RACCOLTE DELLE ARMI E DELLE PASSEGGIATE IN FORMA MILITARE |
|
Art. 28 - (art. 27 T.U. 1926)Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armat |
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Art. 29 - (art. 28 T.U. 1926)Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza l |
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CAPO IV - DELLE ARMI |
|
Art. 30 - (art. 29 T.U. 1926)Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono: |
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Art. 31 - (art. 30 T.U. 1926)Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell |
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Art. 31-bisFatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per esercitare l'attività di intermediario |
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Art. 32 - (art. 31 T.U. 1926)Le licenze di cui agli artt. 28 e31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide e |
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Art. 33 - (art. 32 T.U. 1926) |
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Art. 34 - (art. 33 T.U. 1926)Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio |
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Art. 35 - (art. 34 T.U. 1926)L’armaiolo di cui all’ articolo 1- bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni. |
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Art. 36 - (art. 35 T.U. 1926)Nessuno può andare in giro con un campionario di armi, senza la licenza del qu |
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Art. 37 - (art. 36 T.U. 1926)È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la ven |
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Art. 38 - (art. 37 T.U. 1926)Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’ articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della |
|
Art. 39 - (art. 38 T.U. 1926)Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, all |
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Art. 40 - (art. 39 T.U. 1926)Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, |
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Art. 41 - (art. 40 T.U. 1926)Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se p |
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Art. 43 - (art. 42 T.U. 1926)Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato c |
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Art. 44 - (art. 43 T.U. 1926) |
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Art. 45 - (art. 44 T.U. 1926)Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica |
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CAPO V - DELLA PREVENZIONE DI INFORTUNI E DISASTRI |
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Art. 46 - (art. 45 T.U. 1926)Senza licenza del ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposi |
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Art. 47 - (art. 46 T.U. 1926)Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o |
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Art. 48 - (art. 47 T.U. 1926)Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecn |
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Art. 49 - (art. 48 T.U. 1926)Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debb |
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Art. 50 - (art. 49 T.U. 1926)Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantit |
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Art. 51 - (art. 50 T.U. 1926)Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie s |
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Art. 52 - (art. 51 T.U. 1926)Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il tra |
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Art. 53 - (art. 52 T.U. 1926)È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esp |
|
Art. 54 - (art. 53 T.U. 1926)Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello |
|
Art. 55 - (art. 54 T.U. 1926)Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. N51 |
|
Art. 56 - (art. 55 T.U. 1926)L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione |
|
Art. 57 - (art. 56 T.U. 1926)Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un l |
|
Art. 58 - (art. 57 T.U. 1926)È vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva auto |
|
Art. 59 - (art. 58 T.U. 1926)È vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza |
|
Art. 60 - (art. 59 T.U. 1926) |
|
Art. 61 - (art. 60 T.U. 1926)L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità comun |
|
Art. 62 - (art. 61 T.U. 1926)I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualit&agrav |
|
CAPO VI - DELLE INDUSTRIE PERICOLOSE E DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI |
|
Art. 63 - (art. 62 T.U. 1926)Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa l’impianto e l'eserc |
|
Art. 64 - (art. 63 T.U. 1926)Salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbrich |
|
Art. 65 - (art. 64 T.U. 1926)Il prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del |
|
Art. 66 - (art. 65, T.U. 1926) |
|
Art. 67 - (art. 66 T.U. 1926)I provvedimenti del prefetto rispetto alle materie indicate negli art. 60, 61, 62, 64 |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI |
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CAPO I - DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI |
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Art. 68 - (art. 67 T.U. 1926) |
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Art. 69 - (art. 68 T.U. 1926) |
|
Art. 70 - (art. 69 T.U. 1926) |
|
Art. 71 - (art. 70 T.U. 1926) |
|
Art. 72 - (art. 71 T.U. 1926) |
|
Art. 73 |
|
Art. 74 |
|
Art. 75-bis |
|
Art. 76 - (art. 74 T.U. 1926) |
|
Art. 79 - (art. 77 T.U. 1926) |
|
Art. 80 - (art. 78 T.U. 1926)L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'ape |
|
Art. 81 - (art. 79 T.U. 1926) |
|
Art. 82 - (art.80 T.U. 1926)Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o |
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Art. 84 - (art.82 T.U. 1926) |
|
Art. 85 - (art. 83 T.U. 1926)È vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con la s |
|
Art. 85-bis |
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CAPO II - DEGLI ESERCIZI PUBBLICI |
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Art. 86 - (art. 84 T.U. 1926)Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. |
|
Art. 87 - (art. 85 T.U. 1926) |
|
Art. 88 - (art. 86 T.U. 1926) |
|
Art. 89 - (art. 87 T.U. 1926) |
|
Art. 90 - (art. 88 T.U. 1926) |
|
Art. 91 - (art. 89 T.U. 1926) |
|
Art. 92 - (art. 90 T.U. 1926)Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l' |
|
Art. 94 - (art. 92 T.U. 1926) |
|
Art. 95 - (art. 93 T.U. 1926) |
|
Art. 96 - (art. 94 T.U. 1926) |
|
Art. 99 - (art. 97 T.U. 1926)Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avvis |
|
Art. 100 - (art. 98 T.U. 1926)Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un |
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Art. 101 - (art. 99 T.U. 1926)È vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocame |
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Art. 104 - (art. 102 T.U. 1926)È vietato corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alco |
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Art. 105 - (art. 103 T.U. 1926)Sono vietate la fabbricazione, l’importazione nello Stato, la vendita di qualsi |
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Art. 106 - (art. 104 T.U. 1926)Con decreto reale, su proposta dei ministri dell'interno e delle finanze, e sentito i |
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Art. 108 - (art. 106 T.U. 1926)Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati o altrimenti, dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi rico |
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Art. 110 - (art. 108 T.U. 1926)1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. N117 2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. 3. L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’ articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. N118 4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. N124 6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’ articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; N123 |
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CAPO III - DELLE TIPOGRAFIE E ARTI AFFINI E DELLE ESPOSIZIONI DI MANIFESTI E AVVISI AL PUBBLICO |
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Art. 112 - (art. 112 e 113 T.U. 1926)È vietato fabbrica |
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Art. 113 - (art. 114 T.U. 1926)Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, è vietato, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico scritti o disegni. N138 È altre |
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Art. 114 - (art. 115 T.U. 1926)È vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutico o sci |
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CAPO IV - DELLE AGENZIE PUBBLICHE |
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Art. 115 - (art. 116 T.U. 1926)Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al Questore. N142 |
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Art. 116 - (art. 117 T.U. 1926)Il questore, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa, può subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente |
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Art. 117 - (art. 118 T.U. 1926)Nei comuni in cui esistono monti di pietà N146 od uffici da essi dipendenti, non possono essere concedute d |
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Art. 118 - (art. 119 T.U. 1926)L'osservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono soggette le aziende |
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Art. 119 - (art. 120 T.U. 1926)Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle ag |
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Art. 120 - (art 121 T.U. 1926)Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un regi |
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CAPO V - DEI MESTIERI GIROVAGHI E DI ALCUNE CLASSI DI RIVENDITORI |
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Art. 127 - (art. 128 T.U. 1926)I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore. N153 |
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Art. 128 - (art. 129 T.U. 1926) |
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CAPO VI - DEGLI OPERAI E DOMESTICI E DEI DIRETTORI DI STABILIMENTI |
|
Art. 129 - (art. 130 T.U. 1962)L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a |
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CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI DEL TITOLO III |
|
Art. 131 - (art. 132 T.U. 1926)Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle i |
|
Art. 132 - (art. 133 T.U. 1926)I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi |
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TITOLO IV - DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA |
|
Art. 133 - (art. 134 T.U. 1926)Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie pa |
|
Art. 134 - (art. 135 T.U. 1926)Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il dispost |
|
Art. 134-bis - Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea1. Le imprese di vigilanza privata o di investigazione privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e |
|
Art. 135 - (art. 136 T.U. 1926)I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. |
|
Art. 136 - (art. 137 T.U. 1926)La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che i |
|
Art. 137 - (art. 138 T.U. 1926)Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto. |
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Art. 138 - (art. 139 T.U. 1926)Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea; N167 2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3° sapere leggere e scrivere; |
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Art. 139 - (art. 140 T.U. 1926)Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro op |
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Art. 140 - (art. 141 T.U. 1926)I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a |
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Art. 141 - (art. 142 T.U. 1926)I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi |
|
TITOLO V - DEGLI STRANIERI |
|
CAPO I - DEL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI NEL REGNO |
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Art. 147 - (art. 148 T.U. 1926)[N=180] |
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CAPO II - DEGLI STRANIERI DA ESPELLERE E DA RESPINGERE DAL REGNO |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SOCIETÀ |
|
CAPO I - DEI MALATI DI MENTE, DEGLI INTOSSICATI E DEI MENDICANTI |
|
Art. 153 - (art. 154 T.U. 1926)Agli effetti della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, gli esercent |
|
Art. 154 - (art. 155 T.U. 1926)È vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico. Le persone riconosciute dall'auto |
|
Art. 155 - (art. 156 T.U. 1926)I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenut |
|
CAPO II - DELLE PERSONE SOSPETTE, DEI LIBERATI DAL CARCERE O DAGLI STABILIMENTI PER MISURE DI SICUREZZA, DEL RIMPATRIO E DEGLI ESPATRI ABUSIVI |
|
Art. 157 - (art. 158 T.U. 1926)Chi, fuori del proprio comune, desta sospetti con la sua condotta, e alla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sé mediante l'esibizione della carta d'identità o con altro mezzo degno di fede, &egra |
|
Art. 158 - (art. 160 T.U. 1926)Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatrii o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, |
|
Art. 159 - (art. 161 T.U. 1926)Il ministro dell’interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblic |
|
Art. 160 - (art. 162 T.U. 1926) |
|
Art. 161 - (art. 163 T.U. 1926)I direttori degli stabilimenti carcerari o degli stabilimenti per misure di sicurezza |
|
Art. 162 - (art. 164 T.U. 1926)I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che debbono essere |
|
Art. 163 - (art. 165 T.U. 1926)Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerar |
|
CAPO III - DELL'AMMONIZIONE |
|
Art. 164 - (art. 166 T.U. 1926) |
|
Art. 165 - (art. 167 T.U. 1926)È diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole: 1° dei delitti contro la personalit&agr |
|
Art. 166[NI=195] L'ammon |
|
Art. 167 - (art. 169 T.U. 1926) |
|
Art. 168 - (art. 170 T.U. 1926)Il termine |
|
Art. 169 - (art. 171 T.U. 1926) |
|
Art. 170 - (art. 172 T.U. 1926) |
|
Art. 171 - (art. 173 T.U. 1926) |
|
Art. 172 - (art. 174 T.U. 1926) |
|
Art. 173 - (art. 175 e 177 T.U. 1926) |
|
Art. 174 - (art. 176 e 178 T.U. 1926) |
|
Art. 175 - (art. 179 T.U. 1926) |
|
Art. 176 - (art. 176 T.U. 1926) |
|
CAPO IV - DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MINORI DEGLI ANNI DICIOTTO |
|
Art. 177 - (art. 180 e 182 T.U. 1926)Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente l |
|
Art. 178 - (art. 181 T.U. 1926)Se il minore degli anni diciotto è privo di genitori, ascendenti o tutori o se |
|
Art. 179 - (art. 183 T.U. 1926)Contro il provvedimento del presidente del tribunale è ammesso ricorso al prim |
|
CAPO V - DEL CONFINO DI POLIZIA |
|
Art. 180 - (art. 185 T.U. 1926)Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l'obbligo del |
|
Art. 181 - (art. 184 T.U. 1926)Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica: |
|
Art. 182 - (art. 186 T.U. 1926)L'assegnazione al confino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla commissione provinciale di cui all'articolo 166, su |
|
Art. 183 - (art. 187 T.U. 1926)Le ordinanze della commissione sono trasmesse al ministero dell'interno per la design |
|
Art. 184 - (art. 188 T.U. 1926)Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricors |
|
Art. 185 - (art. 189 T.U. 1926)Tanto nel caso di confino in un comune del regno, quanto nel caso di confino di una colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall'autorità di |
|
Art. 186 - (art. 190 T.U. 1926)All'assegnato al confino può essere, fra l'altro, prescritto: 1° di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza; |
|
Art. 187 - (art. 191 T.U. 1926)Qualora il confinato tenga buona condotta, il ministro dell'interno può libera |
|
Art. 188 - (art. 192 T.U. 1926)Se il confinato liberato condizionalmente tiene cattiva condotta, il ministro dell'in |
|
Art. 189 - (art. 193 T.U. 1926)Il confinato non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli. |
|
TITOLO VII - DEL MERETRICIO |
|
Art. 193 - (art. 198 T.U. 1926)[N =207] |
|
TITOLO VIII - DELLE ASSOCIAZIONI, ENTI ED ISTITUTI |
|
Art. 210 - (art. 215 T.U. 1926) |
|
Art. 211 |
|
TITOLO IX - DELLO STATO DI PERICOLO PUBBLICO E DELLO STATO DI GUERRA |
|
Art. 214 - (art. 219 T.U. 1926)Nel caso di pericolo di disordini il ministro dell'interno con l'assenso del capo del |
|
Art. 215 - (art. 220 T.U. 1926)Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto può ordinare l'arresto o la |
|
Art. 216 - (art. 221 T.U. 1926)Oltre quanto è disposto dall'art. 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda all'intero territor |
|
Art. 217 - (art. 222 T.U. 1926)Qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubb |
|
Art. 218 - (art. 223 T.U. 1926)Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funziona |
|
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
|
Art. 220 - (artt. 18, 23, 83, 114, 158, 160, 165, 221 T.U. 1926) |
|
Art. 221 - (art. 225 T.U. 1926)Con decreto reale, su proposta del Ministro dell'interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo un |
|
Art. 221-bis |
|
Art. 222Entro un quinquennio dall'entrata in vigore di questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, già date o declamate in pubblico nel regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottempe |
|
Art. 223 - (art. 227 T.U. 1926)Le assegnazioni al domicilio coatto, pronunciate ai termini del capo V. titolo III de |
|
Art. 224 - (art. 229 T.U. 1926)L'art. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, è abrogato. I ricorsi, che all'atto di pubblicazione del testo unico approvato col regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, fossero stati già presentati alla giunta provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi, sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del prefetto. |
R.D. 18/06/1931, n. 773
R.D. 18/06/1931, n. 773
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