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28/05/2019

Titolo edilizio conseguito in base a false dichiarazioni e annullamento in autotutela

Il Consiglio di Stato ribadisce che se il titolo edilizio è stato conseguito in base a false dichiarazioni, l'onere di motivazione per l'annullamento in autotutela è attenuato, e fornisce indicazioni sul decorso del termine "ragionevole". Interessanti considerazioni anche sulla differenza tra agibilità e conformità edilizia.

Nel dettaglio, C. Stato 04/04/2019, n. 2216, ha ribadito che:
- allorquando il privato istante abbia ottenuto il permesso di costruire inducendo in errore l’amministrazione attraverso una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà, è consentito all’amministrazione stessa di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che in tale ipotesi deve ritenersi sussistente in re ipsa;
- il termine “ragionevole” (prescritto dall'art. 21-nonies della L. 241/1990) per l’annullamento dell’atto decorre soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto stesso.
Si rinvia anche, sui temi di cui sopra, a: C. Stato Ad. Plen. 17/10/2017, n. 8; C. Stato Ad. Plen. 17/10/2017, n. 9).

C. Stato 04/04/2019, n. 2216, ha inoltre affermato il principio secondo il quale il certificato di agibilità attesta unicamente l’igienicità, salubrità e sicurezza dell’edificio e non può anche garantire la conformità urbanistico-edilizia dello stesso. In altri termini, la piena conformità edilizia in quanto tale, sul piano dei titoli edilizi, non può ricavarsi dalla presenza del certificato di agibilità.
Si vedano in proposito anche: TAR. Toscana 11/03/2019, n. 348; C. Stato 13/03/2014, n. 1220; si tratta peraltro di un principio non del tutto pacifico, si vedano infatti in senso contrario: C. Stato 21/11/2013, n. 5523; C. Stato 30/04/2009, n. 2760.
Si ricorda peraltro che allo stato attuale l'art. 24 del D.P.R. 380/2001 (come sostituito dal D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222) dispone invece espressamente che la segnalazione certificata di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati (e quindi l'agibilità), ma anche la conformità dell’opera al progetto presentato.

Dalla redazione