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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Min. Finanze 29/09/1988, n. 50
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TESTO DEL DOCUMENTOIl decreto legge 14.3.1988, n. 70, contiene "Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani". Tale decreto è stato convertito, con modificazioni, nella legge 13.5.1988, n. 154.R L'art. 12 del suddetto provvedimento legislativo riduce ulteriormente la potestà attribuita agli uffici del registro di sottoporre a rettifica i valori degli immobili dichiarati ai fini delle imposte di registro, sulle successioni e donazioni e, conseguentemente, delle imposte ipotecarie e catastali e dell'lNVlM, prevedendo la possibilità di applicazione del cosiddetto sistema automatico di valutazione anche: 1) per i trasferimenti e le costituzioni di diritti reali di godimento riguardanti fabbricati che, già dichiarati ai sensi dell'art. 56 del regolamento per la formazione del N.C.E.U., approvato con D.P.R. 1.12.1949, n. 1142, Rnon siano ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita (commi primo, secondo e terzo); 2) nei riguardi dei valori iniziali degli immobili, agli effetti dell'lNVlM (comma 3-bis); 3) per le successioni apertesi e per le donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986, in ordine alle quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile (commi 3-ter e 3-quater). Sulle questioni attinenti le disposizioni contenute nel citato comma 3-bis, in materia di INVIM, sono state già impartite istruzioni dalla competente Direzione Generale della Finanza locale, con circolare n. 6 del 9.7.1988, n. 1/143/T. Per quanto concerne i tributi amministrati da questa Direzione generale, si ritiene opportuno svolgere talune considerazioni al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi ed assicurare una corretta ed uniforme applicazione nelle nuove norme. In merito alle disposizioni che prevedono la facoltà dei contribuenti di potersi avvalere del sistema automatico di valutazione anche per i fabbricati urbani ancora sprovvisti di rendita catastale, va precisato, anzitutto, che le stesse non hanno effetto retroattivo ma riguardano soltanto gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate a decorrere dal 14 marzo 1988, nonché le scritture private non autenticate presentate per la registrazione e le successioni apertesi da tale data. Per poter usufruire delle suddette disposizioni, il contribuente interessato deve: a) manifestare, nell'atto o nella dichiarazione di successione, l'intento di volersi avvalere della norma di cui al citato art. 12, primo comma, legge 13.5.1988, n. 154.R |
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