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30/04/2019

D.L. Sblocca cantieri: modifiche alla disciplina dei contratti pubblici sotto soglia

Il Decreto legge Sblocca cantieri, in vigore dal 19/04/2019, apporta importanti modifiche al Codice dei contratti pubblici. Si segnalano in particolare le modifiche alla disciplina dei contratti sotto soglia.

Il Decreto legge c.d. Sblocca cantieri (D.L. 18/04/2019, n. 32), pubblicato nella G.U. del 18/04/2019, n. 92 e in vigore dal 19/04/2019, reca “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, e apporta numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 50/2016.

Tra di esse, assumono particolare rilevanza le modifiche alla disciplina dei contratti pubblici sotto soglia, di cui all'art. 36, del D. Leg.vo 50/2016.

A seguito di tali modifiche viene eliminata la fascia di importo tra 150.000 euro e 1.000.000 di euro e le fasce di importo vengono ridotte da 4 a 3:
- i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, per i quali si continua a prevedere l’alternativa tra l’affidamento diretto e, per i lavori, l’amministrazione diretta;
- i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per le forniture e i servizi, per i quali si prevede la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie comunitarie (di cui all’art. 35, del D. Leg.vo 50/2016), per i quali si prevede il ricorso alle procedure aperte (di cui all’articolo 60, del D. Leg.vo 50/2016), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016 per l'esclusione automatica delle offerte anomale. 

L'art. 36, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016, prevede poi che le stazioni appaltanti possano decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura.

Si prevede inoltre la possibilità di sostituire il DGUE con formulari standard nelle gare gestite con procedure telematiche.

Le modalità relative alle procedure per i contratti sotto soglia saranno stabilite con il nuovo Regolamento attuativo unico, che quindi sostituirà la Delib. ANAC 01/03/2018, n. 206 (Linee guida ANAC n. 4).

A seguito delle modifiche, i contratti sotto soglia verranno ora aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo. Il comma 9-bis dell'art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, prevede infatti che, fatto salvo quanto previsto all’art. 95, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti sotto soglia sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Si segnala infine che il D.L. 32/2019 abroga la disciplina transitoria in deroga, di cui all'art. 1, comma 912, della L. 30/12/2018, n. 145. Tale norma prevedeva che, fino al 31/12/2019 - in deroga all’art. 36, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 - le stazioni appaltanti potevano procedere ad affidamenti diretti di contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 40.000 ed inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno 3 operatori economici (ove esistenti), oppure mediante la procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici (ove esistenti), di cui al medesimo art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, lettera b), per lavori di importo pari o superiore a 150.000 ed inferiore a 350.000 euro.

 

 

Dalla redazione