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Circ.Min. LL.PP. 30/06/1995, n. 31/Seg.

Disposizioni esplicative della L. 24.12.93, n. 560, recante: "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".
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[Premessa]


A seguito di quesiti posti da amminis

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§ 1. Ambito di applicazione.

La L. 24 dicembre 1993, n. 560,R definisce come alloggi di edilizia residenziale pubblica, assoggettandoli di conseguenza alle disposizioni introdotte dalla stessa, quelli acquisiti, realizzati o recuperati:

a) a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali;

b) ai sensi della L. 6 marzo 1976, n. 52,recante "Interventi straordinari per l'edilizia

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§ 2. Alloggi di servizio.

Sono esclusi dall'applicazione della legge gli alloggi "di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti".

La dizione della norma ha dato origine a dubbi interpretativi, soprattutto in ordine alla possibilità di alienare gli alloggi ex INCIS, ora trasferiti agli IACP.

Per meglio comprendere la questione é opportuno esaminare brevemente la normativa in materia, a partire dal T.U. 28 aprile 1938, n. 1165.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS) venne creato allo scopo di fornire ai pubblici dipendenti alloggi a condizioni favorevoli.

Ai sensi dell'art. 378 del T.U., nella concessione delle abitazioni doveva darsi, di regola, preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio e, tra questi, a quelli coniugati con prole, salvi i casi speciali segnalati dalle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio e quelli accertati direttamente dall'Istituto. Potevano inoltre concorrere all'assegnazione anche i soggetti pensionati, purché ex dipendenti.

In seguito, le leggi 18 marzo 1939, n. 134, e 27 dicembre 1953, n. 980, hanno previsto la realizzazione, sempre da parte dell'INCIS, di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della P.S. e dell'Arma dei carabinieri, ad opera di una speciale commissione istituita presso le prefetture, in base ai criteri contenuti nel D.P.R. 27 novembre 1954, n. 1406.

Le graduatorie venivano formulate, ai sensi dell'art. 4 del citato D.P.R. n. 1406/1954,secondo le seguenti regole di valutazione:

1) opportunità dell'assegnazione in riferimento a preminenti esigenze di servizio, specialmente nei confronti di personale trasferito d'ufficio;

2) condizioni economiche dell'aspirante e del suo nucleo familiare, con preferenza dei meno agiati;

3) situazione di famiglia dell'aspirante medesimo;

4) maggiore anzianità di servizio.

Erano preferiti, a parità di condizioni, i coniugati con prole rispetto a quelli senza prole e questi ultimi rispetto a quelli non coniugati. Potevano, peraltro, essere valutate particolari situazioni di famiglia debitamente documentate.

Dalla breve illustrazione della normativa in materia emerge chiaramente come le esigenze di servizio risultino del tutto secondarie, rispetto alla finalità della legge, il cui scopo era sostanzialmente quello di agevolare alcune categorie di pubblici dipendenti.

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§ 3. Piani di vendita.

Il comma 4 dell'articolo unico della legge prevede che le regioni, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, formulino, su proposta degli enti proprietari e sentiti i comuni, piani di vendita al fine di rendere alienabile dal 50% al 75% del patrimonio abitativo esistente nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo.

La finalità esclusiva della cessione é quella di realizzare nuovi programmi per lo sviluppo di tale settore.

Dalla norma discende innanzi tutto l'obbligo degli enti proprietari di formulare le loro proposte di alienazione alla regione, sentiti i comuni, entro un termine idoneo a consentire alla regione stessa di formulare il piano di vendita.

Il patrimonio alienabile risulta dalla differenza tra l'intero patrimonio immobiliare e gli alloggi non alienabili per legge (cfr. commi 3 e 7 della legge n. 560/1993).R

In altre parole, é necessario che l'Ente attuatore individui, tra l'intero patrimonio gli alloggi di servizio, quelli realizzati con mutuo agevolato ai sensi dell'articolo 18 della L. n. 457/1978,R nonché quelli soggetti alla L. n. 1089/1939. RTali alloggi devono essere esclusi dall'elenco degli alloggi alienabili. In questo modo viene determinato il 100% del patrimonio alienabile. Sul predetto elenco é possibile così individuare la quota, non inferiore al 50% e non superiore al 75%, degli alloggi alien

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§ 4. I soggetti aventi titolo.

Possono acquistare gli alloggi inseriti nel piano di vendita gli assegnatari, ovvero i loro familiari conviventi, i quali, all'atto di presentazione della domanda:

a) conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio;

b) non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese.

In merito al requisito di cui alla lett. a) si osserva che, stante il tenore letterale della legge, il momento di decorrenza del quinquennio deve essere necessariamente individ

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§ 5. Gli alloggi per i profughi.

Il ventiquattresimo comma dell'articolo unico della legge concede agli assegnatari di alloggi realizzati per i profughi la possibilità di acquistare l'abitazione a condizioni particolarmente agevolate.

In seguito al processo di unificazione dei vari settori dell'edilizia residenziale pubblica dispos

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§ 6. Diritti acquisiti.

L'ultimo comma dell'art. 1, della legge n. 560/1993, fa salvi tutti i diritti già maturati dagli assegnatari in merito all'acquisto di alloggi alle condizioni di cui alle leggi previgenti.

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§ 7. Gestione speciale e contabilizzazione proventi.

La gestione speciale é prevista e regolamentata dagli articoli 4 e 10, del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 e dall'art. 25, della L. 8 agosto 1977, n. 513.R

Con la circolare CER del 21 ottobre 1981, n. 25/C, venivano date istruzioni per l'applicazione della normativa vigente a quel tempo, in merito a:

a) gestione e contabilizzazione delle entrate conseguenti ai rimborsi per finanziamenti ed interventi realizzati (gestione dei rientri);

b) gestione dei fondi e contabilizzazione delle spese inerenti allo svolgimento degli interventi costruttivi e di recupero che vengono realizzati con i fondi depositati presso la Cassa depositi e prestiti (gestione dei programmi d'intervento).

Alla circolare erano allegati i moduli G.S., con cui venivano contabilizzate le attività oggetto della gestione speciale.

In seguito all'emanazione della legge n. 560/1993R sull'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale, pubblica, si pone la necessità di:

regolare la gestione dei proventi delle vendite che, in base al disposto legislativo del comma 5, dell'articolo unico della citata legge, debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore dell'edilizia residenziale pubblica;

rendicontare l'andamento delle vendite sia ai fini di una valutazione dinamica dell'impatto della legge che della programmazione degli interventi.

Di seguito al presente capitolo si allegano due moduli per la rendicontazione annuale delle vendite di alloggi:

a) il modello 1.3/1 che sostituisce quello della precedente circolare 21 ottobre 1981, n. 25/c.;

b) il modello G.S.V./1.

Riguardo alle modalità di gestione degli introiti di fondi susseguenti alle vendite il comma 5 dell'articolo unico della legge stabilisce che: "L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica é consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore".

I successivi commi 13 e 14 prevedono, inoltre, che i proventi delle alienazioni degli alloggi, nonché delle unità immobiliari per uso diverso, "rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato, per le finalità di cui al comma 5".

"Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi ... determinano annualmente la quota di proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento".

Tale norma evidenzia diversi problemi che riguardano la contabilizzazione dei ricavi delle vendite.

Tali ricavi, infatti, sono vincolati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica e, pure restando nella materiale disponibilità degli enti proprietari, non possono essere utilizzati se non in seguito a una proposta dello IACP competente per territorio, previa determinazione regionale della quota da destinare al reinvestimento.

La disponibilità cui fa riferimento la legge sembra essere dettata dalla necessità di superare le lunghe e complesse procedure previste dall'art. 25 della legge n. 513/1977 Red evitare doppi passaggi di fondi tra centro e periferia. Tuttavia tali fondi sono, senza equivoco, di edilizia residenziale pubblica, sia per il regime giuridico contabile, sia perché sono assoggettati al principio di unitarietà di programmazione ed impiego delle risorse del settore, introdotte dall'art. 1 della legge n. 865/1971R e confermato, in particolare, dall'art. 13 della legge n. 457/1978.R

Di conseguenza essi seguono, a tutti gli effetti, la disciplina dei rientri della gestione speciale, ad eccezione delle sole modalità di versamento e di autorizzazione all'utilizzo.

Ciò comporta che detti proventi debbano essere versati su conti tenuti dagli IACP e denominati: "fondi CER - destinati alle finalità della legge n. 560/1993",

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