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12/03/2019

Permesso di costruire in sanatoria e interventi edilizi in zone sismiche

Secondo la Corte di Cassazione, sez. pen. 28/02/2019, n. 8697, il permesso di costruire in sanatoria non supplisce alla mancanza dell’autorizzazione sismica e non comporta la revoca dell’ordine di demolizione per la violazione delle norme antisismiche.

Nel caso di specie il ricorrente era stato dichiarato responsabile - con due distinte sentenze - da un lato per il reato di cui all’art. 44, D.P.R. 380/2001, lett. b), in materia urbanistica e, dall’altro lato, dei reati di cui agli artt. 94 e 95 del D.P.R. 380/2001 per violazione delle disposizioni antisismiche. Con entrambe le sentenze pertanto era stata disposta la demolizione dell’opera abusiva. Successivamente era stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria ma, nonostante ciò, non era stata accolta dal giudice dell’esecuzione la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione impartito per inosservanza delle norme antisismiche.

Al riguardo la Corte di cassazione, nel confermare la legittimità del rigetto dell’istanza di revoca, ha fornito i seguenti chiarimenti:

- in caso di lavori eseguiti in zone sismiche, la mancanza della preventiva autorizzazione dell’Ufficio tecnico regionale di cui all’art. 94, D.P.R. 380/2001, comporta anche la condanna alla demolizione delle opere realizzate, ai sensi dell’art. 98, comma 3 del D.P.R. 380/2001 medesimo;

- l’ordine di demolizione per violazioni urbanistiche e alla disciplina antisismica possono concorrere, in quanto sono impartiti nell'esercizio di due distinti poteri, solo potenzialmente concorrenti;

- stante l'indipendenza tra le due violazioni e i due ordini di demolizione, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 36, D.P.R. 380/2001, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio;

- il permesso di costruire non sostituisce il provvedimento di compatibilità antisismica (a tale ultimo riguardo la Corte ha ritenuto anche irrilevante il parere favorevole emesso dal Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione).

Dalla redazione