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28/02/2019

Appalti aggiudicati a corpo, irrilevanza elenco prezzi unitari

Il Consiglio di Stato ha ancora una volta chiarito che, nelle gare da aggiudicare “a corpo”, elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto.

Più in dettaglio, C. Stato 02/01/2019, n. 13, ha chiarito che negli appalti aggiudicati "a corpo", elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nel c.d. "elenco prezzi", tratti dai listini ufficiali (che possono essere oggetto di negoziazione o di sconti sulla base di svariate circostanze), hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale.

Ne consegue che le indicazioni contenute nel suddetto "elenco prezzi" sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare, cosa che trova conferma nell’art. 59 del D. Leg.vo 50/2016, comma 5-bis, il quale (riproducendo l’analoga norma contenuta nell’art. 53 del D. Leg.vo 163/2006, comma 4) stabilisce che “per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti”.
In altri termini, pertanto, negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, l’elenco prezzi analitico risulta irrilevante.

La Corte ha chiarito anche che non rileva in senso contrario il fatto che nel caso di specie la lex specialis (e la norma regolamentare in essa richiamata) prevedeva, a pena di esclusione, l’utilizzo del modulo predisposto dall’amministrazione per l’indicazione dei prezzi. Ove, invero, la lex specialis (e la pedissequa norma regolamentare) venisse interpretata in questi termini (nel senso cioè di aver previsto a pena di esclusione, per lavori da aggiudicarsi a corpo, l’utilizzo di un determinato elenco predisposto dall’amministrazione) la relativa previsione non sfuggirebbe alla comminatoria di nullità di cui all’art. 83 del D. Leg.vo 50/2016, comma 3, il quale stabilisce la nullità delle clausole che introducono cause di esclusione ulteriori rispetto a quello previste dalla legge.

Dalla redazione