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29/01/2019

Appalti pubblici: nuovo Regolamento ANAC per l'adozione dei pareri di precontenzioso

È stata pubblicata nella G.U. del 26/01/2019, n. 22 la Delibera dell'ANAC che approva il nuovo Regolamento in materia di pareri di precontenzioso, di cui all'articolo 211 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.

La Delib. ANAC 09/01/2019, n. 10, ha emanato il Regolamento che disciplina il procedimento per l'adozione dei pareri di precontenzioso di cui all’articolo 211, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.

L'art. 211, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 prevede che, su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Ai sensi del Regolamento, quando l’istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante ma la parte istante è comunque tenuta a dare comunicazione della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa e a fornirne la relativa prova all’ANAC.
Quando l’istanza è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso, il parere stesso è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito (si ricorda che il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa).

Il Regolamento disciplina inoltre:
- l'ordine di trattazione delle istanze;
- i casi di inammissibilità e improcedibilità delle stesse;
- i rapporti con altri procedimenti dell’ANAC;
- lo svolgimento dell'istruttoria;
- le modalità di approvazione del parere;
- la procedura semplificata;
- la comunicazione e la pubblicità del parere e l'adeguamento delle parti a quest'ultimo.

Il Regolamento si applica alle istanze pervenute dopo la sua entrata in vigore (i.e. il 10/02/2019) e alle istanze pervenute prima della sua entrata in vigore per le quali non sia stato ancora avviato il relativo procedimento.
 

Dalla redazione