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24/01/2019

Tettoie e altre strutture accessorie: caratteristiche e titoli abilitativi richiesti

Il TAR Campania fornisce chiarimenti in merito alla necessità (o meno) del permesso di costruire per gli interventi consistenti nella realizzazione di tettoie o altre opere apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione.

Nel caso di specie, il ricorrente contestava il provvedimento dell’amministrazione comunale che ordinava la demolizione dei seguenti manufatti:
1) tettoia delle dimensioni in pianta pari a m. 2.00x5,00x2,00h, composta da una struttura portante in ferro e copertura in lamiere zincate, ultimata ed in uso ad angolo cucina e lavatoio;
2) tettoia delle dimensioni in pianta pari a m. 6.00x3,00x2,710h, composta da una struttura portante in ferro e copertura a doppia falda in tegole di cotto, ultimata ed in uso con tavoli e sedie;
3) corpo di fabbrica terraneo delle dimensioni in pianta pari a m. 3,00x4,00x2,30h, composto da muratura portante e copertura in lamiera termoisolante, ultimato ed in uso a deposito vario;
4) tettoia delle dimensioni in pianta pari a m. 3,00x9,00x2,00h, composta da muratura portante e copertura in lamiere termoisolanti, ultimata ed in uso a ricovero autovetture;
5) tettoia delle dimensioni in pianta pari a m. 9,00x4,00x3,00h, composta da una struttura portante in ferro e copertura in lamiere termoisolanti, ultimata ed in uso a ricovero autovetture;
6) corpo di fabbrica delle dimensioni in pianta pari a m. 5,110x9,00x3,30h, composta da muratura e vetrate con copertura in lamiere termoisolanti, ultimata ed in uso a cucina e bagno.

Secondo la Sent. TAR. Campania Napoli 04/01/2019, n. 58, le strutture in questione sono tutte opere che attuano una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi, per le apprezzabili caratteristiche dimensionali che le stesse presentano e la loro incontestata funzione non di semplice decoro, arredo, riparo o protezione degli spazi liberi aperti di pertinenza del preesistente edificio, bensì di manufatti con varie destinazioni d’uso (cucina, bagno, deposito, lavatoio.. ) forniti degli impianti funzionali ad esse.
La realizzazione delle strutture in questione doveva quindi essere preceduta dal rilascio del permesso di costruire.

La citata sentenza ha chiarito inoltre che gli interventi consistenti nella realizzazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredi o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono.
 

Dalla redazione