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Sent. C. Stato 12/03/2010, n. 1469

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Demolizione - Costituisce la sanzione principale
1. Nel campo degli abusi edilizi la demolizione ha la funzione di sanzione principale, a contenuto ripristinatorio dello status quo ante, consentendosi l’applicazione della sanzione pecuniaria in ipotesi circoscritte ed oggettive. Non può accogliersi la diversa impostazione in forza della quale l’ordine di demolizione emanato ai sensi dell’art. 34 T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituirebbe una semplice diffida al trasgressore con la conseguenza che la scelta fra la demolizione d’ufficio e la irrogazione della sanzione pecuniaria atterrebbe ad un momento e ad un procedimento successivo ed autonomo rispetto alla diffida stessa.

1. Conf. C. Stato V 20 marzo 2007 n. 1325; [R=WCS20M071325] V 18 dicembre 2002 n. 7030; [R=WCS18D027030]Cass. pen. III 2 ottobre 2002,Pizzuti. Contra (come da seconda parte della massima) C. Stato II 14 febbraio 2007 n. 10509/2004; [R=WCS14F0710509] VI 28 febbraio 2000 n. 1055. R
(T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 34) R

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