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Sent.C. Stato 06/04/2009, n. 2139

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1. Appalti LSF - Gara - Esclusione - Imprese collegate o controllate - Ex art. 2359 C.c. ed altre ipotesi 2. Appalti LSF - Cauzione provvisoria - Incameramento - Per violazione patto d’integrità - Legittimità 3. Appalti LSF - Gara - Ammissione - Requisiti - Patto d’integrità - Nozione
1. Il divieto di partecipazione ad una gara d’appalto ll.pp. di imprese che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 Cod. civ., previsto dall’art. 10, c.1 bis, L. 11 febbraio 1994 n. 109, va esteso a tutte le ipotesi in cui sia possibile individuare un collegamento sostanziale diverso e ulteriore rispetto a quello indicato nel suddetto art. 10, comma 1 bis. 2. In tema di appalti pubblici, la violazione del patto d’integrità - il quale configura un sistema di condizioni o di requisiti la cui accettazione è presupposto necessario che condiziona la partecipazione delle imprese alla gara - comporta sia l’estromissione dalla procedura selettiva sia l’incameramento della cauzione provvisoria, con la precisazione che quest’ultimo non ha carattere di sanzione amministrativa (come tale riservata alla legge e non a fonti di secondo grado o a meri atti della Pubblica amministrazione) ma costituisce la conseguenza dell’accettazione di precetti e di doveri comportamentali assunti su base pattizia. 3. In tema di appalti pubblici, al patto d’integrità, nel suo insieme e nelle singole clausole, va attribuito carattere di complesso di regole di comportamento per le imprese già desumibili dalla disciplina positiva relativa alle procedure di evidenza pubblica e dai principi inerenti alla materia e non già di sanzione privata incompatibile con il principio di legalità di cui all’art. 25, c.2, Cost.

1a. (GARA-AMM.3) - Ved. C. Stato IV 12 marzo 2009 n. 1459 R e VI 5 dicembre 2008 n. 6037 R (1. Imprese fra loro collegate sono anche le imprese partecipanti alla gara controllate da un terzo non partecipante; 2. Imprese collegate possono essere considerate due imprese, partecipanti ad una stessa gara, appartenenti ad un’unica società madre); VI 7 ottobre 2008 n. 4850 R (L’esclusione delle imprese è consentita, benché non si trovino in posizione di controllo ex art. 2359 Cod. civ., in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, attestanti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale, anche se manca una apposita clausola nel bando); V 8 settembre 2008 n. 4267 R (È possibile l’individuazione di ipotesi di “collegamento sostanziale” fra imprese concorrenti ad una gara, diverse ed ulteriori rispetto a quelle indicate nell’art. 10, c.1 bis, L. 94/109 R, con conseguente divieto di partecipazione alla gara); V 20 agosto 2008 n. 3982 R e Csi 6 maggio 2008 n. 412 R (Cause di esclusione dalla gara oltre i casi di cui all’art. 2359 Cod. civ. sono anche le ipotesi non codificate di “collegamento sostanziale”); V 7 settembre 2007 n. 4721 R e VI 23 giugno 2006 n. 4012 R (Sulla sussistenza del collegamento “sostanziale” che giustifica l’esclusione dalla gara delle imprese collegate); Csi 23 luglio 2007 n. 702 R (Nozione di imprese collegate); VI 4 giugno 2007 n. 2950 R (Una interpretazione utile della ratio su cui è fondato il divieto di partecipazione alla gara di imprese collegate); V 20 marzo 2007 n. 1328 [R=WCS20M071328] (Individuazione di imprese controllate); V 12 febbraio 2007 n. 554 R (Indicazione di imprese collegate tratta dalla mancata dichiarazione del “collegamento sostanziale” tra imprese, accertato mediante annotazione nel Casellario informatico nei confronti delle imprese partecipanti alla gara); III 26 settembre 2006 n. 1302/06 R (1. Esclusione dalla gara ex L. 94/109 nei casi di influenza dominante ex art. 2359 C.c. e in ogni caso di reciproca influenza fra imprese partecipanti alla gara. - 2. L’esclusione dalla gara di imprese collegate deve essere pubblicata nel Casellario informatico); C. Stato VI 30 ottobre 2006 n. 6449 [R=WCS30O066449] (Sui provvedimenti di esclusione delle imprese collegate o controllate ed il loro inserimento nel casellario informatico dell’Osservatorio dei lavori pubblici); VI 14 giugno 2006 n. 3500 R [1. Il collegamento fra le imprese non è solo quello previsto dall’art. 2359 Cod. civ.: non possono escludersi altre ipotesi di collegamento o controllo societario; 2. Il collegamento sostanziale fra le imprese rilevato dalla P.A. va segnalato al Casellario informatico, ex art. 27, c. 1, lett. t) D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 R]; V 24 marzo 2006 n. 1529 R (Legittimità dell’esclusione dalla gara di impresa associata a consorzio che partecipa alla stessa gara); Csi 27 luglio 2005 n. 470 R (1. Le situazioni di controllo diretto sono indicate nell’art. 2359 C.c.; 2. Le forme di collegamento non sono solo quelle stabilite dall’art. 2359, ma possono essere anche quelle ex lex specialis della gara d’appalto; 3. La normativa sulle imprese collegate si applica, oltre che alla società, anche alle imprese individuali). Ved. anche “Imprese controllate ed imprese collegate”. 3. Conf. C. Stato V 8 settembre 2008 n. 4267 R; V 31 gennaio 2006 n. 1053 ; [R=WCS31GE061053] V 22 marzo 2005 n. 1258 [R=WCS22M051258]; V 8 febbraio 2005 n. 345 [R=WCS8F05345]. 3a. (GARA-AMM.2) - Ved. C.Stato V 6 aprile 2009 n. 2138 R.
(Cod. civ. art. 2359; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 10, c. 1 bis; Cod. LSF, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 34, c.2) (Cost. art. 25, c.2)

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