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Sent.C. Cass. 22/01/2009, n. 1614

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1. Appalti ll.pp. - Lavori in economia - Cottimo fiduciario - Forma scritta del contratto - Necessità
1. Negli appalti di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 - normativa ritenuta nel merito applicabile «ratione temporis» - anche il contratto di appalto in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, di cui al secondo comma dell’art. 67 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, richiede la forma scritta «ad substantiam»; conseguentemente, le fatture prodotte in giudizio dall’Amministrazione convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell’accordo e non sono suscettibili, dunque, di rappresentare neppure un comportamento processuale, implicitamente ammissivo del diritto sorto dall’atto negoziale non esibito.

1. Conf. Cass. 30 luglio 2004 n. 14647 R; 2 marzo 2004 n. 4201 R. 1a. (LEC-COTFID) - Sui lavori in economia ed il cottimo fiduciario per l’esecuzione di lavori pubblici ved. C.Stato IV 19 ottobre 2007 n. 5473 R (Il sistema del cottimo fiduciario può essere utilizzato dalla P.A. sempre osservando le regole di gara prestabilite dalla stessa P.A.); C. Conti, Abruzzo 20 luglio 1999 n. 572 R (L’accordo con l’impresa di fiducia - ex art. 67 R.D. 25 maggio 1895 n. 350 [R=RD25MA95]– per l’esecuzione di lavori in economia con cottimo fiduciario, è un appalto come definito dall’art. 1655 Cod. civ.); C. Conti, Stato 21 aprile 1999 n. 23 R (1. Applicabilità dell’art. 1 del Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063[R=DPR106362] al cottimo fiduciario. 2. Condizioni per procedere con lavori in economia, per i quali è sempre necessaria la motivazione); C. Conti, Sicilia 5 giugno 1996 n. 173 (Per la scelta del cottimista al quale affidare un cottimo fiduciario per l’esecuzione di lavori in economia non occorre gara né approvazione del contratto); C. Conti, Stato 15 gennaio 1996 n. 5 R [Per l’esecuzione di opere militari con lavori in economia si applica l’art. 50, lett. c), R.D. 1932/365 [R=RD36532] anche dopo la sopravvenuta normativa comunitaria; ma il detto art. 50 è inapplicabile qualora si tratti di opere militari di interesse NATO]; C. Conti, Stato 27 ottobre 1995 n. 141 R (Sono a carico della P.A. le spese di collaudo per i lavori eseguiti in amministrazione diretta); C. Conti, Stato 26 ottobre 1995 n. 140 R (Sui caratteri dell’esecuzione dei lavori in economia); C. Conti, Stato 10 giugno 1992 n. 39 R (1. Il cottimo fiduciario affidato per l’esecuzione di lavori in economia ha natura di appalto a trattativa privata. 2. Differenza fra l’esecuzione dei lavori in economia in amministrazione diretta o con cottimo fiduciario); C. Conti, Stato 1 giugno 1992 n. 35 R (1. Per l’esecuzione di lavori in economia il cottimo fiduciario è ammissibile per determinati tipi di intervento e particolare urgenza; è inammissibile per interventi richiedenti progettazione complessa. 2. L’esecuzione di opera pubblica con lavori in economia per evitare economia di bilancio è inammissibile; ed è inammissibile anche per interventi intesi ad evitare aggravamento, da eventi atmosferici, dello stato già precario di un immobile).
(R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 67[R=RD25MA95]; R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 16) R

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