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Sent.C. Cass. 07/07/2008, n. 18598

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1. Consulente tecnico d’ufficio - Inizio delle operazioni - Comunicazione alle parti - Necessità - Operazioni successive - Comunicazione non necessaria – Limiti
1. In tema di consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi degli art. 194, c. 2, C.p.c. e art. 90, c. 1 Disp. att. C.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l’obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l’onere d’informarsi sul prosieguo di questo al fine di parteciparvi. Tuttavia, qualora il consulente di ufficio rinvii le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e successivamente proceda ad un’ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata e ometta di darne avviso alle parti, l’inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa.

1. Conf. Cass. 2 marzo 2004 n. 4271R. 1a. (CTU-ECTU.2) - Sulle comunicazioni del C.T.U. alle parti dell’inizio delle operazioni peritali sono state enunciate dalla Corte suprema le seguenti regole. - Alle parti deve essere data comunicazione del giorno, ora e luogo dell’inizio delle operazioni peritali [Cass. 7 febbraio 1996 n. 986 R; 16 novembre 1993 n. 11290; R 27 ottobre 1993 n. 10694 R 10 ottobre 1989 n. 4054 R 5 dicembre 1985 n. 6099 R 24 gennaio 1985 n. 324 R 18 febbraio 1986 n. 978 R (Per il luogo va indicata la città e, occorrendo, via e numero civico)]. - Dall’inizio delle operazioni (per il quale l’art. 90, 1° comma delle Disp.att. Cod.proc.civ., prevede comunicazione alle parti con dichiarazione inserita nel processo verbale d’udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere) le parti devono venire informate dal C.T.U. (con qualsiasi mezzo) in modo da essere comunque messe in grado di partecipare alle operazioni [Cass. 5 aprile 2001 n. 5093 R (Nella specie le parti erano state debitamente avvisate dal C.T.U. con lettera raccomandata); 11 giugno 1990 n. 5659 R (La comunicazione d’inizio delle operazioni va fatta nei modi previsti dalle Disp.att. Cod.proc.civ. o a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento); 18 febbraio 1986 n. 978 R (Le parti possono essere avvertite anche con avviso verbale o in altro modo qualsiasi)];. - L’omissione della comunicazione di inizio delle operazioni del C.T.U. comporta nullità della consulenza [Cass. 19 aprile 2001 n. 5775 R (Sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio del diritto di difesa); 11 giugno 1990 n. 5659 R]. Tale nullità ha carattere relativo e pertanto deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione [Cass. 29 marzo 2006 n. 7243 R; 17 marzo 2005 n. 5762 R 23 dicembre 1999 n. 14483 R 1° ottobre 1999 n. 10870 R 21 maggio 1997 n. 4511 R 9 febbraio 1995 n. 1457 R; 9 giugno 1992 n. 7088 R 11 febbraio 1987 n. 1500 R 11 dicembre 1986 n. 7379 R; 12 marzo 1987 n. 2588 [R=W12M872588]] Ma la nullità della consulenza si verifica solo se l’omessa comunicazione dell’inizio delle operazioni pregiudichi il diritto di difesa, per cui non sussiste se le parti, avvisate in un modo qualsiasi, siano state egualmente in grado di partecipare alle operazioni (Cass. 7 aprile 2006 n. 8227 R). - Il C.T.U. non ha l’obbligo di comunicare l’inizio delle operazioni alla parte contumace (Cass. 22 novembre 1991 n. 12578 R). - L’obbligo di comunicazione da parte del C.T.U. non sussiste per le operazioni successive a quella iniziale, restando a carico delle parti l’onere di informazione sul prosieguo delle indagini (Cass. 2 agosto 2003 n. 11786 R; 7 febbraio 1996 n. 986 R). - Ma se rinvia le operazioni a data da destinarsi, il C.T.U. ha l’obbligo, quando le riprende, di informare nuovamente le parti (Cass. 2 marzo 2004 n. 4271 R; 3 gennaio 2003 n. 15 R e 7 febbraio 1996 n. 986 R).
(Cod. proc. civ. art. 194, c. 2 e Disp. att. C.p.c., art. 90, c.1)

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