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Sent. CGAR. Sicilia 06/05/2008, n. 412

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1. Appalti LSF - Gara - Esclusione - Imprese collegate - Criterio di accertamento – Ex artt. 2359 e 2729 Cod. civ.
1. Il collegamento fra le imprese che osta alla loro partecipazione alle gare non è solo quello previsto dall’art. 2359 richiamato dall’art. 10, c. 1-bis della L. 94/109, atteso che la previsione della norma civilistica si basa su una presunzione che non può escludere la sussistenza di altre ipotesi di collegamento o controllo societario atte ad alterare le gare di appalto. Non v’è alcun dubbio sulla rilevanza del collegamento c.d. «sostanziale» ai fini dell’escludibilità delle imprese, anche al di là della testuale previsione dell’art. 2359 Cod. civ. per l’esigenza di garantire il costante rispetto in sede di gara della segretezza e della par condicio. Al di fuori dei casi di cui all’art. 2359 Cod. civ. nei quali il controllo sussiste per definizione, il collegamento tra imprese deve essere accertato attraverso la valutazione di specifici indizi gravi, precisi e concordanti, trattandosi di una prova presuntiva disciplinata dall’art. 2729 Cod. civ.

1. Conf. C. Stato VI 14 giugno 2006 n. 3500 R; V 22 aprile 2004 n. 2317 R ; IV 23 marzo 2004 n. 5792.[R=WCS23M045792] 1a. (GARA-AMM.3) - Ved. C. Stato V 7 settembre 2007 n. 4721R e VI 23 giugno 2006 n. 4012 R (Sulla sussistenza del collegamento "sostanziale" che giustifica l’esclusione dalla gara delle imprese collegate); Csi 23 luglio 2007 n. 702 R (Nozione di imprese collegate); VI 4 giugno 2007 n. 2950 R (Una interpretazione utile della ratio su cui è fondato il divieto di partecipazione alla gara di imprese collegate); V 20 marzo 2007 n. 1328 [R=WCS20M071328] (Individuazione di imprese controllate); V 12 febbraio 2007 n. 554 R (Indicazione di imprese collegate tratta dalla mancata dichiarazione del «collegamento sostanziale» tra imprese, accertato mediante annotazione nel Casellario informatico nei confronti delle imprese partecipanti alla gara); III 26 settembre 2006 n. 1302/06 R (1. Esclusione dalla gara ex L. 94/109 nei casi di influenza dominante ex art. 2359 C.c. e in ogni caso di reciproca influenza fra imprese partecipanti alla gara. - 2. L’esclusione dalla gara di imprese collegate deve essere pubblicata nel Casellario informatico); C. Stato VI 30 ottobre 2006 n. 6449 [R=WCS30O066449] (Sui provvedimenti di esclusione delle imprese collegate o controllate ed il loro inserimento nel casellario informatico dell’Osservatorio dei lavori pubblici); VI 14 giugno 2006 n. 3500 R [1. Il collegamento fra le imprese non è solo quello previsto dall’art. 2359 Cod. civ.: non possono escludersi altre ipotesi di collegamento o controllo societario; 2. Il collegamento sostanziale fra le imprese rilevato dalla P.A. va segnalato al Casellario informatico, ex art. 27, c. 1, lett. t) D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34]; V 24 marzo 2006 n. 1529 R (Legittimità dell’esclusione dalla gara di impresa associata a consorzio che partecipa alla stessa gara); Csi 27 luglio 2005 n. 470 R (1. Le situazioni di controllo diretto sono indicate nell’art. 2359 C.c.; 2. Le forme di collegamento non sono solo quelle stabilite dall’art. 2359, ma possono essere anche quelle ex lex specialis della gara d’appalto; 3. La normativa sulle imprese collegate si applica, oltre che alla società, anche alle imprese individuali). 1c. All’art. 10, c.1 bis, L. 94/109 corrisponde l’art. 34, c.2, D.Lgs. 06/163: ved. «Corrispondenza fra norme vecchie e nuove» 1n. Codice civile - Art. 2359 (Società controllate e società collegate) (c.1) Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. (c.2) Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. (c.3) Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. Art. 2729 (Presunzioni semplici) (c.1) Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. (c.2) Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
[Cod. civ. artt. 2359 (1n) e 2729 (1n) ; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 10, c.1 bis (1c)] R

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