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Sent.C. Cass. 18/04/2007, n. 9316

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1. Geometra - Incaricato della redazione di un progetto e della direzione dei lavori per la ristrutturazione di un immobile - Responsabilità - Garanzia - Prescrizione.
1. È soggetta a prescrizione ordinaria decennale la garanzia per vizi e/o difformità costruttive che il committente fa valere nei confronti del geometra incaricato - come nella specie - della redazione del progetto per la ristrutturazione di un immobile e della direzione dei lavori affidati alla impresa edile. Va infatti esclusa l’applicazione dell’art. 2226, 2° c., Cod. civ. (prescrizione breve di un anno), atteso che, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi esclusivamente tenendo presente la natura dell’attività esercitata (art. 1176 Cod. civ.) che ha come contenuto un’obbligazione di mezzi. Peraltro, l’accertamento del reale contenuto della prestazione del professionista, in relazione alle circostanze del caso concreto, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità se esaurientemente e logicamente motivato.

1. Ved. Cass. S.U. 28 luglio 2005 n. 15781;R Cass. 24 aprile 1996 n. 3879 R; 7 maggio 1988 n. 3389.R Nella specie - rileva la Corte suprema - correttamente la Corte d’appello di V. ha sviluppato il calcolo da assumere a base delle competenze professionali, tenendo presente che la legge 1949/144 non aveva immutato la disciplina prevista dal R.D. 1929/274 sulla delimitazione delle competenze entro le quali l’attività del geometra stesso va ritenuta legittima (opere eseguibili dalla categoria) prevedendo la retribuzione in base al criterio quantitativo economico e tecnico-qualificativo dell’opera.
[Cod. civ. art. 1176 e 2226, c. 2; R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 R (Regolamento per la professione di geometra); L. 2 marzo 1949 n. 144 R(Tariffa professionale dei geometri)]

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