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03/12/2018

Agevolazioni fiscali per trasferimento di immobili compresi in piani di recupero

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello di un contribuente, ha definitivamente chiarito che le agevolazioni fiscali sui trasferimenti di immobili compresi in piani attuativi di recupero, abolite a partire dal 2014, non possono considerarsi più applicabili in nessun caso, nemmeno a seguito della Legge di bilancio 2018, che ha ampliato i confini delle agevolazioni per l’edilizia c.d. “convenzionata”.

Con l’Interpello 14/11/2018, n. 67, l’Agenzia delle entrate ha nuovamente fornito indicazioni sulla portata applicativa del regime fiscale agevolato di cui all’art. 32 del D.P.R. 601/1973, comma 2, consistente nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e nella esenzione da imposte ipotecaria e catastale.

Il suddetto trattamento fiscale agevolato è applicabile anche, in virtù dell’art. 20 della L. 10/1977 (come in seguito modificato dall’art. 1 della L. 205/2017, comma 88):
- alle convenzioni ed atti d’obbligo previsti dalla medesima L. 10/1977;
- a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi e convenzioni tra privati ed enti pubblici nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

A tal proposito l’Interpello 14/11/2018, n. 67, ha chiarito che l’art. 20 della L. 10/1977, seppure dopo le modifiche apportate dall’art. 1 della L. 205/2017, comma 88, che ne ha di fatto previsto l’ampliamento a fattispecie di edilizia c.d. “convenzionata”), non può essere interpretato in maniera estensiva, per ricomprendere nel suo ambito applicativo un atto mediante il quale un Comune cede ad un privato un complesso immobiliare sul quale in seguito il privato - previa stipula di apposita convenzione con il Comune stesso per disciplinare modalità esecutive e obblighi reciproci - porterà avanti l'esecuzione di un piano di recupero, ai sensi dell'art. 27 della L. 457/1978 e seguenti.

Infatti, l'agevolazione fiscale sui trasferimenti di immobili ricompresi in piani di recupero di cui all'art. 27 della L. 457/1978 era già prevista dall'art. 5 della L. 168/1982; detta agevolazione è stata poi soppressa, con decorrenza dal 01/01/2014, ad opera dell'art. 10 del D. Leg.vo 23/2011, e non più ripristinata (al contrario di altre agevolazioni soppresse dalla medesima norma e che in seguito sono state ripristinate con le successive modifiche introdotte dall'art. 20 del D.L. 133/2014, comma 4-ter).

Sulla base di tale ultima precisazione, ritenendo che non si possa applicare in via interpretativa un'agevolazione espressamente abolita, l'Agenzia delle entrate chiarisce quindi che ad un atto di trasferimento di un complesso immobiliare preordinato all'esecuzione di un piano di recupero si applica il trattamento fiscale ordinariamente previsto per le compravendite di fabbricati (al momento di emanazione dell'atto in commento: imposta di registro proporzionale al 9%; imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di 50 Euro).

Dalla redazione