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Sent.C. Cass. 12/07/2006, n. 15779

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1. Opere pubbliche - Strade - Danni a terzi - Responsabilità dell’ente proprietario di strade demaniali - Condizioni.
1. In tema di risarcimento del danno, con riferimento alla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia dall’ente proprietario di strade demaniali, configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato art. 2051 Cod. civ. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne «il potere di governo» (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), solo l’oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l’evento produttivo del danno e da provarsi dal custode. Figura sintomatica della sussistenza dell’effettivo potere di controllo su una strada del demanio stradale è rappresentato dall’essere la stessa ubicata all’interno della perimetrazione del centro abitato (art. 41 quinquies L. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall’art. 17 della L. 6 agosto 1967 n.765; art. 4 D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285; art. 9 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380); mentre l’eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell’uso del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo - ai sensi dell’art. 1227, 1° c., Cod. civ. - con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all’incidenza causale del comportamento del danneggiato. (Nella specie, relativa alla domanda di danni esperita nei confronti del Comune da una passante che era caduta nello scendere dal marciapiede riportando lesioni, la S.C. ha accolto il ricorso della medesima avverso la sentenza della corte di merito che le aveva negato il risarcimento; ha conclusivamente affermato la S.C. che la corte territoriale si era discostata dai criteri di cui all’enunciato principio, laddove aveva ritenuto che al demanio stradale non fosse in via generale applicabile il criterio d’imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 Cod. civ.).

Ved. Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651; R 1 dicembre 2004 n. 22592; R 23 luglio 2003 n. 11446; [R=W23L0311446] 13 gennaio 2003 n. 298; R 27 dicembre 1995 n. 13114;[R=W27D9513114] 21 gennaio 1987 n. 526; [R=W21GE87526] 7 gennaio 1982 n. 58. [R=W7GE8258] Contra, Cass. 4 dicembre 1998 n. 12314; R 13 febbraio 1978 n. 671.[R=W13F78671] Ved. Cass. 29 aprile 2006 n. 10040. R
(Cod. civ. artt. 1227, 2051; Cod. strad. art. 4; D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 9; R L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquies;R L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17) R

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