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Sent.C. Cass. 20/04/2006, n. 9320

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1. Appalto o vendita - Criterio distintivo.
1. Ai fini della differenziazione tra i contratti di appalto e di vendita (di cosa futura), costituisce criterio fondamentale quello della prevalenza o meno del lavoro sulla fornitura della materia, mentre il riferimento alla comune intenzione delle parti rappresenta criterio suppletivo. (Sulla base dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto quindi immune da censura l’apprezzamento del giudice di merito, che - agli effetti della determinazione dell’aliquota Iva - aveva qualificato le operazioni imponibili come vendite e non come appalti, sul duplice rilievo che i corrispettivi pattuiti per la messa in opera dei materiali risultavano sensibilmente inferiori a quelli per la loro cessione e che nelle relative fatture le stesse parti avevano qualificato i negozi come vendite).

1. Ved. Cass. 2 agosto 2002 n. 11602 R; 21 giugno 2000 n. 8445.R 1a. (AVP.1) - Sulla differenza fra appalto e vendita ved. Cass. 2 agosto 2002 n. 11602 R (Criterio distintivo fra appalti e vendita); 21 maggio 2001 n. 6925 R e 17 dicembre 1999 n. 14209 R (Si ha contratto di appalto e non di vendita quando la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del contratto stesso); C. Stato IV 21 giugno 2000 n. 8445 [R=WCS21G008445] e Cass. 99/14209 cit. (Per la distinzione fra vendita e appalto bisogna anche avere riguardo alla volontà dei contraenti); C. Stato IV 19 aprile 2000 n. 2340 [W=CS19A002340] (Il contratto d’appalto - di lavori pubblici nella specie - differisce da quello di compravendita per la prevalenza non soltanto quantitativa ma anche funzionale, secondo l’intenzione delle parti, del lavoro rispetto alla fornitura di materiali); Cass. 27 dicembre 1996 n. 11522;R C. Stato V 2 aprile 1996 n. 375 R [La differenza tra il contratto d’appalto e quello di compravendita, rispettivamente definiti dagli artt. 1655 e 1470 Cod. civ. risiede della prevalenza del lavoro (appalto d’opera) ovvero della fornitura della materia o cosa (vendita) ]; Cass. 30 marzo 1995 n. 3807 R (Fattispecie per fornitura e posa di capannone prefabbricato); 8 settembre 1994 n. 7697 R (È appalto e non vendita di cosa futura il contratto di fornitura da parte di un imprenditore di manufatti che rientrano nella propria normale attività produttiva pur apportandovi di volta in volta, a richiesta del terzo, semplici modifiche); 2 giugno 1993 n. 6171 R (Il criterio distintivo da seguire ai fini della differenziazione fra contratto d’appalto e vendita è dato dalla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, da considerarsi però non in senso oggettivo ma con riguardo alla volontà dei contraenti); 1° febbraio 1993 n. 1221R (Sulla vendita, da parte del costruttore venditore, di edificio da costruire); 19 ottobre 1992 n. 11450 R (Il fatto che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto non significa che esso abbia anche la veste dell’appaltatore nei confronti dell’acquirente e che questi assume la figura di committente nei confronti del primo); S.U. 9 giugno 1992 n. 7073 R (Distinzione fra appalto e vendita attraverso il riferimento allo scopo essenziale del contratto); 6 maggio 1988 n. 3375 R [La fornitura di manufatti (infissi per edilizia, nella specie) di normale produzione si può configurare come appalto o come vendita, secondo le modifiche per esso richieste]; 28 febbraio 1987 n. 2161 R [Criterio distintivo fra l’appalto e la vendita di cosa futura è la prevalenza dell’attività lavorativa sulla fornitura del materiale (appalto) o viceversa (vendita)].

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