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Sent. C. Cass. 07/07/2005, n. 14261

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Costruzione in aderenza o in appoggio - Vietata per espressa previsione nel Regolamento edilizio del rispetto di determinate distanze dal confine.
1. Qualora i regolamenti edilizi stabiliscano espressamente la necessità di rispettare determinate distanze dal confine, non può ritenersi consentita (salvo concreta, diversa previsione della norma regolamentare) la costruzione in aderenza o in appoggio, poiché l'imposizione di un distacco assoluto dal confine mira a tutelare interessi generali, quali l'assetto urbanistico di una certa zona, e non soltanto ad evitare la formazione di intercapedini nocive all'igiene, alla salute ed alla sicurezza; solo nel caso in cui i regolamenti locali prevedano, anche implicitamente, la possibilità di costruire in appoggio o in aderenza - come alternativa all'obbligo di rispettare una determinata distanza dal confine, con conseguente inoperatività del principio della prevenzione - sarà consentito derogare al principio dell'assolutezza del distacco minimo dal confine.

1. Conf. Cass. 5 ottobre 2000 n. 13286 R 1a. - Ved. Cass. 17 marzo 2005 n. 5762 R

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