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Sent. C. Cass. 29/03/2005, n. 6576

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Dalle vedute di piano terra - Parapetto - Non necessario.
1. In materia di diritti reali, l'obbligo del rispetto delle distanze legali trova applicazione anche quando la veduta viene esercitata dal piano terreno di una costruzione (nella fattispecie, dal portico inserito nel fabbricato), non occorrendo che l'apertura sia in tal caso munita di parapetto, come richiesto dall'art. 905 C.c. soltanto con riferimento a «balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili», essendo disagevole e pericoloso, avvenendo dall'alto, l'affaccio dai medesimi in assenza di protezione.

1a. Ved. Cass. 17 marzo 2005 n. 5762 R
[Cod. civ. art. 905 (n)]

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